Questo film presenta elementi di continuità con il film precedente: è ambientato a New Orleans (Lousiana) e John Grisham – l'autore del romanzo al quale il film è liberamente ispirato - è del Mississippi, quindi restiamo nel profondo sud degli Stati Uniti.
Tra il film e il romanzo vi è una differenza: nel romanzo la società sotto accusa produce sigarette mentre nel film produce armi.
Di questo film bisogna evidenziare soprattutto il suo notevole valore didattico, perché spiega meglio di tanti manuali le principali differenze tra il processo italiano e quello americano, che sono cinque: a) il giudice americano applica solo il codice di rito perché non esistono il codice civile e il codice penale; b) negli Stati Uniti il popolo amministra la giustizia direttamente e senza l'intermediazionedel giudice(attraversola giuria);
c) la differenza tra sentenza e verdetto, con il secondo che contiene la parte narrativa e non la parte motiva (cioè il verdetto americano equivale al dispositivo della sentenza italiana); d) il potere della giuria americana di irrogare due risarcimenti, il secondo dei quali con funzione di pena esemplare; e) il patto di quota lite (che trasforma l'avvocato americano da patrocinatore in socio del cliente).
Alcuni di questi aspetti li approfondiremo in seguito. Per adesso, limitiamoci ad aggiungere che nel processo, oggetto del film, si mescolano elementi tipicidel processo penale (la "querelante" e l'omicidio) con elementi tipici del processo civile (la richiesta di risarcimento danni e la responsabilità del produttore per "negligente politica di distribuzione", cioè per omesso controllo sui commercianti di armi).
Forse la "querelante" è un errore di traduzione da complaint o da claim forms in luogo dell'attrice (la parte civile presuppone l'esistenza di un pubblico ministero che nel processo manca) e non sarebbe certo la prima volta che la traduzione in italiano dei dialoghi di un film americano è scadente. Altro elemento che tende a confondere lo spettatore-avvocato è l'esposizione preliminare dei fatti dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, prevista dall'art. 493 c.p.p. (però solo da parte del pubblico ministero) prima della modifica introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, art. 40.
In definitiva, prevale l'aspetto civilistico.