Di Giovanni Di Martino su Giovedì, 18 Ottobre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto e procedura penale

Su e-bay con i dati anagrafici di altro soggetto: è reato di sostituzione di persona

 Con la sentenza n. 42572 del 27 settembre 2018, i giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, hanno affermato che costituisce il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p., la condotta attraverso la quale con i dati anagrafici di un terzo ignaro s procede a iscriversi sul portale e-bay . Con la stessa sentenza i giudici di legittimità hanno stabilito inoltre che per la individuazione del giudice competente si deve aver riguardo, come in tutti gli altri reati contro il patrimonio che si consumano con accreditamento di una somma di denaro su carta prepagata, al tempo e al luogo di consumazione del reato.

I fatti

Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Campobasso aveva confermato la decisione del Tribunale di Larino, con la quale il ricorrente era stato condannato per il reato di sostituzione di persona nell'identità digitale.

La Corte territoriale riteneva di confermare la sentenza emessa dal giudice di primo grado in quanto l'imputato proponeva la vendita sul sito mercato digitale eBay di un cellulare indicando con le modalità di accredito del relativo prezzo su carta Postpay, sostituendo la propria persona al profilo di identità corrispondente ad un terzo soggetto che aveva denunciato nel 2004 lo smarrimento del documento di identità.

Avverso la sentenza, l'imputato, per mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi:

 Con il primo motivo, deduceva la violazione della legge processuale in riferimento al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, avanzata in appello in quanto impegnato in un altro contestuale procedimento pendente in primo grado a carico di detenuti.

Con il secondo motivo, deduceva la violazione delle norme che distribuiscono la competenza territoriale.

Con il terzo motivo, deduceva il vizio di motivazione in riferimento alla dimostrazione del reato di sostituzione di persona, in quanto il giudice d'appello non aveva replicato alle censure proposte con il gravame.

Motivazione

I giudici della Quinta Sezione con la decisione adottata hanno ritenuto inammissibile il ricorso.

Innanzitutto hanno respinto le censure avanzate dal ricorrente col primo motivo ribadendo come l'orientamento consolidato sul punto della giurisprudenza della Corte abbia stabilito in quali ipotesi deve essere concesso il rinvio per impedimento legittimo del difensore qualora lo stessa sia impegnato in un altro procedimento. I requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio chiesto dal difensore sono costituiti: a) dalla tempestiva prospettazione dell'impedimento; b) dalla rappresentazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nel diverso processo; c) dall'indicazione della assenza nel primo procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, d) nonchè della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. ( Sez. Unite, Sentenza n.4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912)

I giudici di legittimità hanno fatto rilevare inoltreche è " onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto, la cui doverosità è desumibile, oltrechè da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter c.p.p., comma 6, (Sez. 6, Sentenza n. 47584 del 15/10/2014, M, Rv. 261251, N. 44299 del 2008 Rv. 241571, N. 41148 del 2010 Rv. 248905, N. 26408 del 2013 Rv. 256294, N. 19458 del 2014 Rv. 259757), non assumendo rilievo alcuno l'indicazione dell'assistito di volersi avvalere solo del legale di fiducia e non di sostituti processuali, nè la sua mancata autorizzazione espressa alla nomina in sostituzione (Sez. 5, Sentenza n.48912 del 28/09/2016, Bartoli, Rv. 268166). Pertanto la generica censura che si limita a rappresentare la prevalenza dell'impegno dell'avvocato nella difesa di imputati detenuti in diverso procedimento già noto alla data di fissazione del procedimento d'appello, s'appalesa del tutto infondata.

 Con riferimento al secondo motivo il giudici di legittimità hanno stabilito che " in tema di reati contro il patrimonio, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dall'accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay") dell'agente, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla ricarica, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento della somma - e non di un mero diritto di credito - da parte dell'agente e la definitiva perdita della stessa da parte della persona offesa (Sez. 1, Sentenza n.3836 del12/09/2017, Confl. comp. in proc. S., Rv. 272291, N. 24353 del 2010 Rv. 247863, N. 37515 del 2013 Rv. 256658, N. 9756 del 2015 Rv. 262565, N. 48027 del 2016 Rv. 268369, N. 14730 del 2017 Rv. 269429)".

Con riferimento al terzo motivo i giudici di legittimità hanno dichiarato che lo stesso è infondato in quanto a specifico. A tal fine hanno ribadito il principio espresso dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui si ha aspecificità tutte le volte in cui la censura si risolve in una mera critica rivolta alla sentenza impugnata, omettendosi di confrontare con l'impianto motivazionale.Secondo la Sentenza Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, "i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili "non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato" (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), in quanto le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo "non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato" (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425)".

Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata è stata confermata.

Si allega sentenza

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