Riferimenti normativi: Artt. 1130 - 1655 - 2050 c.c.
Focus:L'affidamento di opere in appalto per lavori di manutenzione sul tetto di un fabbricato, data la sua permanente funzione di copertura dell'edificio, non fa venir meno la responsabilità del condomìnio committente per i danni subiti dai condòmini. Pertanto, se durante l'esecuzione dell'opera di rifacimento della copertura condominiale si verificano danni da infiltrazione di acque piovane negli appartamenti sottostanti, per omessa apposizione di teli protettivi da parte dell'impresa appaltatrice, occorre individuare concretamente, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, quanto ha inciso la condotta del committente sull'evento.
Principi generali:Alle opere di manutenzione, ordinaria o straordinaria, delle parti comuni dell'edificio, ordinate dai condomìni all'impresa appaltatrice scelta a seguito di delibera assembleare, si applica la disposizione dell'art. 1655 c.c. secondo cui l'appalto è "il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro". Come disposto dalla Circolare n. 41/1997 del Ministero del lavoro "il committente deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori" e, in ambito condominiale, legittimato a firmare i contratti di appalto assumendosene la responsabilità è l'amministratore, laddove sia stato nominato, quale legale rappresentante del condomìnio. Mentre nei condomìni senza amministratore tutti i condòmini rivestono la figura di committente assumendo la responsabilità in ugual maniera. In generale, l'appaltatore risponde dei danni provocati a terzi durante l'esecuzione del contratto, considerata l'autonomia con cui svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato (Cass. sent. 25 gennaio 2016, n. 1234).
In caso di danni derivati ai singoli condòmini dai lavori svolti nell'edificio condominiale la responsabilità dell'impresa appaltatrice può concorrere con quella del condomìnio. In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che può sussistere la responsabilità con risarcimento dovuto in solido tra l'impresa appaltatrice, il condomìnio e l'amministratore nei confronti di un condòmino per i danni subiti da quest'ultimo nell'unità immobiliare di sua proprietà, a causa della cattiva esecuzione di opere di bonifica e di impermeabilizzazione del tetto del palazzo. Infatti, anche se generalmente l'appaltatore esegue l'opera o il servizio appaltato con autonomia organizzativa, alla responsabilità dell'impresa esecutrice può essere affiancata quella del condomìnio quale committente che ha dato un ordine all'appaltatore tale da privare quest'ultimo di ogni autonomia o la responsabilità dell'amministratore per "culpa in vigilando" (Cass. sent.n.25251/2008; Cass. sent.n. 2057/2014; Trib. di Roma sent. n.2040/2019; Trib. di Trani sent.n.823/2021). Talvolta, però, l'impresa appaltatrice non è responsabile dei danni subiti dai condòmini, come affermato dal Tribunale di Livorno con la sentenza n.187 del 28 febbraio 2022. Nel caso di specie una condòmina conveniva in giudizio l'impresa edile di ristrutturazione chiedendo la condanna a risarcire il danno verificatesi nell'immobile di sua proprietà, adibito ad uso ufficio e posto nel condomìnio, a seguito di infiltrazione di acqua piovana proveniente dalla copertura dell'edificio verificatesi nel corso dei lavori condominiali appaltati all'impresa convenuta in giudizio. Ciò in quanto l'impresa appaltatrice aveva svolto i lavori con negligenza ed imperizia per aver lasciato scoperto il tetto in corrispondenza dell'immobile di proprietà attrice per diversi mesi, applicando solo molto tempo dopo dei teli di protezione che sono stati divelti dal vento.
La condòmina danneggiata, quindi, chiedeva all'impresa appaltatrice il risarcimento dei danni richiamando l'art. 2050 c.c.secondo cui chiunque procura un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La stessa quantificava i danni subiti nel costo dei lavori di ripristino del bene immobile e dei relativi arredi, nel mancato guadagno per i giorni di chiusura dello studio, nel costo del trasloco presso altri locali e di locazione degli stessi per il tempo necessario all'esecuzione di lavori di ripristino. L'impresa contestava la propria responsabilità per i danni denunciati dalla condòmina essendo stati causati da una violenta perturbazione atmosferica avente le caratteristiche di un evento meteorico eccezionale come dimostrato da documentazione, allegata all'accertamento tecnico preventivo, idonea ad escludere la propria responsabilità aquiliana o anche contrattuale (laddove ipotizzabile). Il Tribunale, sulla base delle prove fornite dall'impresa ha ritenuto che l'attività esercitata dalla ditta convenuta non poteva essere ritenuta pericolosa, e, quindi, non applicabile al caso di specie l'art. 2050 c.c., trattandosi di attività che aveva ad oggetto lavori edili, non comportanti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi e interessanti vaste aree. Pertanto, il giudice ha ritenuto l'impresa non responsabile non essendo rilevante il fatto che il tetto sia rimasto scoperto per diversi mesi, come sostenuto da parte attrice, stante il verificarsi delle infiltrazioni solo in conseguenza dell'evento meteorico, mentre prima della perturbazione, come ammesso dalla stessa attrice, non vi erano state infiltrazioni. Quindi, "non essendo state confutate le risultanze esposte dall'impresa da elementi di segno contrario prodotti dalla parte attrice" ha rigettato la richiesta di risarcimento danni della condòmina condannandola, altresì, al rimborso delle spese di lite alla convenuta.