Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 10 Gennaio 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

Chi è responsabile in caso di incidente causato da una manovra di sorpasso? La casistica

Inquadramento normativo: Art. 148, D.Lgs. n. 285/19912, Art. 2054 c.c.

Cos'è il sorpasso? Il sorpasso è una manovra con cui un una vettura supera un pedone o un altro veicolo in movimento o fermo sulla corsia o sulla parte di carreggiata destinata alla circolazione.

Comportamento da assumere prima di procedere con il sorpasso: Prima di effettuare la manovra di sorpasso, è necessario accertarsi:

In punto, si richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui "il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo, invece, soprassedere là dove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione" (Corte di Cassazione n. 5505/2008, richiamata da Tribunale Nocera Inferiore, sentenza del 7 marzo 2017). 

Comportamento da assumere durante la manovra di sorpasso: Il veicolo che intraprende la manovra di sorpasso, dopo aver segnalato tale intenzione:

Responsabilità in caso di incidente a causa di sorpasso irregolare. Casistica: Nel caso di incidente stradale è stato ritenuto responsabile in via esclusiva il conducente del veicolo che, viaggiando ad una velocità oltre il doppio del limite imposto, ha effettuato una manovra di sorpasso illecita, superando altri veicoli regolarmente incolonnati e procedendo contromano. In tali ipotesi, infatti, se a causa di tale manovra, il conducente di altra vettura, impegnato nell'attraversamento di un incrocio, non avvista la vettura che ha eseguito l'illecito sorpasso e impatta con questa, il contegno del conducente di tale ultima vettura "può essere valutato come causa esclusiva del sinistro, con conseguente superamento della presunzione di concorrente responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c." (Cass. 15504/2013, richiamata da Tribunale Crotone, sentenza del 5 febbraio 2018).

Nei casi di sorpasso di autobus e di investimento del pedone che effettua l'attraversamento davanti all'autobus, è stato ritenuto che non è sufficiente la liceità del sorpasso dell'autobus da parte dell'autovettura, nonché la bassa velocità da essa mantenuta in fase di sorpasso. Infatti, in queste ipotesi bisogna tener conto delle specifiche circostanze del caso concreto, ossia:

 E ciò in considerazione del fatto che "l'accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dell'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente neanche l'anomalia della condotta del pedone, occorrendo che il conducente del veicolo dimostri di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, che la condotta anomala del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile, e che quindi il sinistro non fosse in concreto evitabile" (Cass. civ., n. 8663/2017).

Al contrario, è stato ritenuto non prevedibile il comportamento di un motociclista che, sopraggiungendo da tergo in fase di sorpasso irregolare, in quanto vietato, e a velocità non moderata rispetto alla tortuosità del tratto stradale, impatta con una'autovettura in fase di svolta a sinistra. In tali condizioni, è stata considerata imprevedibile la condotta del motociclista perché non si può costringere qualunque conducente di veicoli ad una eccezionale prudenza che potrebbe costituire un intralcio ingiustificato alla circolazione stradale (Tribunale Aosta, sentenza del 9 marzo 2012). Al riguardo, infatti, si fa rilevare che, in giurisprudenza, è pacifico l'orientamento secondo cui, in tema di responsabilità per colpa, si può essere responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto (Cass. penale, n. 5691/2016, n. 27513/2017, n. 46818/2014, richiamate da Cass. pen., n. 7664/2018). 

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