Di Irene Coppolino su Giovedì, 19 Maggio 2022
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Cessione di stupefacenti ‘’leggeri’’: quando si parla di non punibilità per particolare tenuità del fatto?

Lo spaccio di droga è sempre reato, anche quando avviene senza chiedere nulla in cambio, cioè quando la cessione è gratuita. L'acquisto di droga non costituisce invece reato ma un illecito amministrativo. Non ogni tipo di spaccio è uguale per la legge: alle ipotesi gravi, punite anche con venti anni di reclusione, si affiancano casi più lievi, per i quali addirittura si potrebbe evitare la sanzione. Con questo articolo ci concentreremo sulla non punibilità del piccolo spaccio di droga. 

E'proprio così: chi commette un reato non particolarmente grave può ottenere il "perdono" da parte del giudice, ma solo se il fatto è stato lieve e occasionale. Anche la cessione di un quantitativo minimo di droga leggera può beneficiare di questo particolare trattamento. Vediamo allora, in base ad una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, quando si può ottenere la non punibilità del piccolo spaccio di droga.

Lo spaccio di droga è sanzionato diversamente a seconda del tipo di stupefacente ceduto: lo spaccio di droghe leggere è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 5.164 a 77.468 euro

Invece, lo spaccio di droghe pesanti è punito con la reclusione da sei a venti anni, oltre che con la una multa da 26mila a 260mila euro.    

Sono droghe leggere quelle che danno meno assuefazione e che incidono negativamente sull'organismo in misura ridotta, come ad esempio l'hashish e la marijuana. 

Al contrario, le droghe pesanti sono quelle più pericolose, in quanto capaci di dare immediata dipendenza, oltre che di incidere pesantemente sulla salute dell'assuntore: è il caso della cocaina o dell'eroina, ad esempio. 

Il piccolo spaccio di droga è quello fatto da chi cede solo occasionalmente piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti.Si pensi al ragazzo che cede ai suoi amici dosi minime di marijuana, oppure a colui che si improvvisa pusher per una notte perché ha bisogno urgentemente di denaro.

Lo spaccio di droga è di lieve entità quando, in considerazione del complessivo quantitativo o del fatto che la sostanza sia detenuta senza particolari accorgimenti o cautele e in pubblico, sia evidente che il crimine abbia una portata tutto sommata modesta. Per la giurisprudenza, la lieve entità ricorre nelle condotte di modesta e non rilevante detenzione di droga, nonché in quelle di spaccio effettuate con rudimentale organizzazione di mezzi e di persone. Si ha piccolo spaccio a prescindere dal tipo di droga ceduta, purché dal fatto si possa escludere che l'attività non sia portata avanti in maniera sistematica e professionale.

Secondo la Corte di Cassazione, dunque, nello spaccio di lieve entità rientra qualsiasi cessione di droga, sia leggera che pesante, purché le circostanze facciano ritenere di trovarsi davanti a un fatto di scarsa pericolosità sociale.Il piccolo spaccio di droga è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, oltre alla multa da 1.032 a 10.329 euro.

Secondo la legge italiana, il giudice può rinunciare a punire il colpevole di un reato, se questo è sanzionato con una pena non superiore a cinque anni e purché il comportamento non sia abituale e dalla condotta sia derivato un danno o un pericolo minimo. In queste ipotesi, si parla di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 

Poiché la cessione di droga di lieve entità è punita con la reclusione massima pari a quattro anni, il giudice potrebbe decidere per la non punibilità del piccolo spaccio.

Ad esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è punibile lo spaccio di pochi grammi di marijuana, quando la condotta è occasionale e il quantitativo di sostanza stupefacente detenuto è di pochissimo al di sopra della quantità massima detenibile per l'uso personale. Anche la cessione di droghe pesanti può beneficiare della non punibilità, quando non vi sono elementi per ipotizzare uno spaccio abituale e il quantitativo di droga ceduto è modestissimo.

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 2013, sez. Unite Penali, n. 22166, ha stabilito quando si tratta di ''modesti'' quantitativi di stupefacenti posseduti dal soggetto agente.

Questa sentenza permette di comprendere come lo spaccio di sostanze stupefacenti, anche quando è qualificato come "piccolo", cioè di lieve entità, non beneficia sempre automaticamente dell'esclusione della punibilità; tutto dipende certamente dalle circostanze concrete e dalle modalità della cessione. 

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