Secondo quanto previsto dall'art. 47 del CCNL delle imprese di pulizia e multiservizi, l'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione: a) del richiamo verbale; b) dell'ammonizione scritta; c) della multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare; d) della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; e) del licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 49.
L'articolo immediatamente successivo, elenca, poi, una serie di casi che sono, invece, punibili esclusivamente con le sanzioni conservative dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione.
Nello specifico, l'art. 48 del CCNL per le imprese di pulizia e multiservizi, prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di comminare al dipendente una sanzione disciplinare esclusivamente conservativa qualora quest'ultimo:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dell'azienda o del committente;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'appalto.
Lo stesso articolo, specifica, poi, che l'ammonizione dovrà essere applicata per le mancanze di minor rilievo, mentre la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
La norma, così come formulata, suscita dubbi interpretativi in riferimento alla sua portata e, in particolare, alla possibilità di ritenere che per le condotte da essa elencate debba escludersi tout court l'applicabilità della sanzione espulsiva oppure no e, in tale ultimo caso, quali requisiti di specialità debbano possedere le fattispecie sanzionabili con il licenziamento per distinguersi da quelle elencate dall'articolo 48.
La questione, seppur con riferimento al solo caso dell'abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, è stata affrontata dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 5304 del 28 febbraio 2024.
L'orientamento espresso dalla Corte.
In relazione all'anticipata cessazione del servizio senza giustificato motivo, la graduazione della gravità va apprezzata, per ragioni di omogeneità sanzionatoria, sia in termini di durata del singolo episodio, sia in termini di numero di episodi, fermo restando che la massima sanzione irrogabile – per un'insindacabile scelta dell'autonomia collettiva – è la sospensione, ossia pur sempre una sanzione conservativa.
Corte di Cassazione, sez. lav., sentenza del 28 febbraio 2024, n. 5304.
Il fatto.
La dipendente di una società multiservizi assunta con mansioni di addetta alle pulizie, impugnava il licenziamento disciplinare comminato in relazione a ritenute plurime condotte di allontanamento dal posto di lavoro senza giustificato motivo.
A fondamento del ricorso, la lavoratrice deduceva l'illegittimità del recesso sotto vari profili, ivi compresa la previsione nel CCNL applicabile di una sanzione conservativa per i fatti contestati.
Rimasta parzialmente soccombente in primo grado, la lavoratrice si rivolgeva alla Corte d'Appello, che, diversamente dal primo giudice, accoglieva integralmente la domanda e condannava l'azienda alla reintegrazione.
Secondo la Corte territoriale, pur non potendo dubitarsi della sussistenza del fatto storico addebitato alla lavoratrice (ossia l'allontanamento dal posto di lavoro) e della reiterazione della condotta, il fatto addebitato andava ricondotto all'articolo 48 del CCNL pulizie e multiservizi e, dunque, sanzionata con la sola sanzione conservativa.
Rimasta, dunque, soccombente, la società datrice ricorreva in Cassazione, lamentando l'erronea applicazione della legge in riferimento agli art. 2119 cc e 48 CCNL pulizie e multiservizi, ritenendo che il citato articolo 48 si riferisse ad una sola inadempienza e, quindi, non regolasse il caso – come invece quello in esame – in cui il dipendente, già sanzionato più volte con provvedimenti conservativi, continuasse a rendersi inadempiente, anticipando l'uscita dal servizio senza autorizzazione o successiva giustificazione per molti giorni in un mese.
La decisione della Cassazione.
Secondo il giudice delle leggi, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui alla lette. A) dell'art. 48 cit., la reiterazione della condotta rileva solo ai fini della gravità, ma pur sempre nei limiti delle sanzioni conservative previste dall'articolo in questione, che, proprio per questo, prevede una graduazione via via crescente della sanzione (l'ammonizione scritta, la multa o la sospensione), tanto è vero che fa espresso riferimento alle "mancanze di minor rilievo" e a "quelle di maggior rilievo".
Ragioni di carattere letterale e logico, prosegue la sentenza, inducono a ritenere che oggetto delle sanzioni conservative previste dall'art. 48 CCNL non sia necessariamente una sola condotta.
Basti considerare che sono ivi previste, alla lett. a), la mancata presentazione al lavoro senza giustificato motivo e la mancata giustificazione dell'assenza entro il giorno successivo, condotte che ontologicamente si esauriscono uno actu, ossia non hanno una durata oraria graduabile e variabile. Quindi la loro maggiore o minore gravità non può che manifestarsi ed essere apprezzata in termini di numero di giorni in cui tali infrazioni sono commesse e ripetute.
Ed allora, ha concluso il collegio, per ragioni di omogeneità sanzionatoria, in relazione all'anticipata cessazione del servizio senza giustificato motivo la graduazione della gravità va apprezzata sia in termini di durata del singolo episodio, sia in termini di numero di episodi, fermo restando che la massima sanzione irrogabile – per un'insindacabile scelta dell'autonomia collettiva – è la sospensione, ossia pur sempre una sanzione conservativa.
Non condivisibile, dunque, secondo i decidenti, la tesi prospettata dalla società ricorrente, secondo cui tale articolo si riferirebbe ad un'unica infrazione e, quindi, non contemplerebbe il caso di ripetute infrazioni.