Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 16 Marzo 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Cause relative all'opposizione all'esecuzione forzata: come determinarne il valore?

Inquadramento normativo: Art. 17 c.p.c.

La determinazione del valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata: Per determinare il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata, occorre tener conto:

Valore della causa relativa all'opposizione al precetto per crediti relativi al mancato pagamento dell'assegno di mantenimento: Nel caso di opposizione al precetto per crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, «possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione [...] (Cass. n. 13872/01, richiamata da Cass., n. 20303/2014). 

Ne segue che unico oggetto dell'opposizione all'esecuzione è l'accertamento della sussistenza del diritto di un coniuge ad agire esecutivamente nei confronti dell'altro sulla base di un titolo esecutivo formatosi in occasione del giudizio di separazione, il cui contenuto non viene in rilievo ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi bensì soltanto a fini esecutivi». Il valore della causa di opposizione a precetto, pertanto, in tali casi, va determinato tenendo conto del credito per cui di procede (Cass., n. 20303/2014).

Determinazione del valore delle cause di opposizione agli atti esecutivi ai fini della liquidazione del compenso spettante agli avvocati: In caso di opposizione agli atti esecutivi, ai fini della liquidazione del compenso spettante agli avvocati, il valore della causa va determinato:

Qualora, poi, non sia possibile applicare tale criterio di determinazione del valore, in quanto l'accoglimento o il rigetto non producano effetti economici ben identificabili, la causa va ritenuta di valore pari a quello del bene o dei beni oggetto dell'atto opposto, a meno che questo valore risulti non determinabile in base a quanto emerge dagli atti del giudizio di opposizione, perché dipendente dall'ulteriore sviluppo del processo esecutivo. In tale ultima eventualità, la causa va ritenuta di valore indeterminabile» (Cass. civ., n. 1360/2014). 

Determinazione del valore delle cause di opposizione al fallimento ai fini della liquidazione del compenso spettante agli avvocati: Ai fini della liquidazione del compenso spettante agli avvocati in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa non va determinato seguendo il criterio adottato per i giudizi di opposizione a esecuzione forzata. Infatti, in queste ipotesi, il valore va considerato indeterminabile «atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione» (Cass., S.U., n. 16300/2007, richiamata da Cass. civ., n. 1346/2013).

Determinazione del valore delle cause relative all'opposizione all'esecuzione del precetto e condanna pecuniaria per le violazioni di un diritto di proprietà industriale: Nel caso in cui sorgano contestazioni in merito all'esecuzione delle misure adottate dal giudice specializzato per le violazioni di un diritto di proprietà intellettuale, sarà tale giudice a pronunciarsi sulle stesse. Qualora, invece, si tratti di un giudizio di opposizione all'esecuzione il cui precetto contenga la condanna al pagamento di una somma di denaro, impartita per le violazioni di un diritto di proprietà intellettuale, il valore della causa verrà determinato secondo le regole generali in tema di competenza nei giudizi di opposizione all'esecuzione (Cass. civ., n. 6945/2016).