Di Piero Gurrieri su Lunedì, 22 Gennaio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto tecnico

Risponde di truffa chi non comunica ad acquirente mancanza di abitabilità dell´immobile ceduto

La mano dura della Suprema Corte di Cassazione contro i furbi che non comunicano ad un acquirente poco accorto che l´immobile trasferito non è dotato di alcuna certificazione di abitabilità. Una mano dura, che, nella sentenza 1730 del 2018 della Suprema Corte, si è tradotta nella conferma di una condanna penale per truffa nei confronti dell´acquirente di un agente immobiliare, che dolosamente, al fine di consentire il raggiungimento dell´affare e di incassare la provvigione, aveva nascosto tale indefettibile qualità, sicuramente idonea ad incidere sul valore patrimoniale dell´affare e quindi sulla sua potenziale posta in essere.
L´agente si era rivolto alla corte di legittimità dopo essere stato condannato sia in primo che in secondo grado. Ma la Cassazione ha, come detto, integralmente rigettato il ricorso.
A nulla è servito, al ricorrente, sostenere che "il difetto di abitabilità per quanto non comunicato verbalmente, sarebbe stato evincibile dai documenti allegati al rogito notarile", e a nulla impetrare la clemenza della Corte per la sua incensuratezza: "Nel caso di specie l´imputato taceva circostanze rilevanti, quali quelle relative all´abitabilità della mansarda, inducendo in errore la persona offesa sulla rispondenza dell´immobile proposto alle caratteristiche richieste. Il fatto che lo stato fosse verificabile attraverso il controllo dei documenti allegati al rogito non esclude, come rilevato dai giudici di merito la responsabilità del ricorrente. La assenza di abitabilità relativa ad alcuni locali non rendeva nulla la compravendita, correttamente conclusa dal notaio, sebbene il fatto che tale circostanza fosse stata taciuta avesse influito in modo decisivo sulla volontà contrattuale dell´offeso".
La "esclusione della occasionalità del comportamento – hanno scritto i giudici della Corte – confortava, come ritenuto dai giudici di merito, la valutazione in ordine alla piena consapevolezza della condotta".
"In tema di truffa contrattuale anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l´elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo".
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Avv. Pietro Gurrieri