Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 05 Febbraio 2023
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Cassa forense: sì allo stralcio delle somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2021

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha deliberato a favore della definizione agevolata per le somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2021, ai sensi dell'art. 1 co. 231-252 L. 197/2022.

Ma vediamo di cosa si tratta.

La definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione

La Legge del 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) ha stabilito all'art. 1, commi 231-252, che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni [...]. 

Il pagamento in estinzione può essere effettuato:

La definizione agevolata prevede che sia il debitore a manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedervi, rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche indicate sul sito internet dell'agente stesso.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

Cassa forense e la definizione agevolata/stralcio

Come si è accennato, il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha deliberato a favore della predetta definizione agevolata per le somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2021, ai sensi dell'art. 1 co. 231-252 L. 197/2022. E ciò in considerazione del fatto che sebbene tale scelta comporti una diminuzione del carico esattoriale di circa 159 milioni di euro per l'ente previdenziale, a fronte di tale rinuncia, verrebbero enormemente accelerate le procedure di incasso del residuo carico, con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e sanzioni amministrative. E tanto perché:

L'ente previdenziale, tuttavia, si è avvalsa della facoltà di non applicare lo stralcio anche alle somme iscritte a ruolo per sanzioni civili e interessi nel periodo 2000/2015 in quanto, a suo avviso, tale stralcio comporterebbe una diminuzione del carico esattoriale di circa 11,6 milioni di euro, senza alcun beneficio per l'Ente in termini di riscossione del restante carico relativo al capitale e alle sanzioni amministrative.

Maggiori informazioni sono reperibili su: