È ora possibile ricorrere a una risoluzione amichevole per le controversie sulle sanzioni presso la Camera di conciliazione istituita presso la Cassa forense.
Vediamo nel dettaglio per quali sanzioni.
Le sanzioni per gli iscritti alla Cassa forense
Per ricorrere alla Camera di conciliazione, le controversie devono avere ad oggetto le sanzioni di cui all'art. 63 del Regolamento unico della previdenza, applicate ai seguenti inadempimenti:
- il ritardo o il mancato invio della comunicazione dei redditi e dei volumi di affari (Modello 5) [...];
- il ritardato o il mancato pagamento dei contributi soggettivi e integrativi […].
In forza dell'art. 74 del predetto Regolamento, l'Ente previdenziale, rilevato uno dei su esposti inadempimenti, ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa o con atto equipollente, nel quale sono indicati:
- l'inadempienza riscontrata;
- l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
- l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
- l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla Cassa;
- la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla Cassa;
- l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi [...].
Le sanzioni, ai sensi del successivo art. 76, sono ridotte del 50% se il soggetto inadempiente provveda, prima della formale contestazione da parte della Cassa, alla regolarizzazione dell'omissione. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro centoventi giorni dalla comunicazione del conteggio di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi […].
La domanda di conciliazione e la Camera di conciliazione
Con la domanda di conciliazione, gli iscritti potranno chiedere l'annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di importo complessivo superiore a € 300,00, ricorrendone giusti e comprovati motivi.
Per presentare detta domanda, occorre che:
- vi sia stato l'accertamento definitivo della sanzione ai sensi degli artt. 74 e 76 su descritti;
- il predetto accertamento non sia stato trasmesso per l'iscrizione a ruolo;
- la Cassa non abbia avviato una procedura di recupero giudiziale;
- l'istante non abbia adito la Giunta Esecutiva o l'Autorità Giudiziaria;
- sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell'inadempienza anche mediante rateazione.
La Camera di conciliazione è costituita da più Collegi. Ogni Collegio è composto da tre membri, designati dal C.d.A. di Cassa Forense tra avvocati di comprovata esperienza in materia che non siano componenti in carica di organismi forensi. Nessun compenso è previsto a favore dei membri del Collegio. In caso di raggiungimento dell'accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo di tutti i precedenti e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario. In caso di rigetto, non raggiungimento dell'accordo o mancato rispetto dei termini dell'accordo, l'istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.
Maggiori informazioni sono reperibili su:
- https://www.cassaforense.it/notizie-in-evidenza/nasce-la-camera-di-conciliazione-di-cassa-forense/;
- https://www.cassaforense.it/media/10561/modulo-domanda-di-conciliazione.pdf.