L'obbligo contributivo permane anche quando l'accesso alle prestazioni della Cassa è in concreto altamente improbabile per quei soggetti - membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e presidenti delle province e sindaci dei comuni capoluoghi di provincia - che sono esonerati dal requisito della continuità dell'esercizio professionale durante il periodo di carica. Tali soggetti sono, comunque, tenuti al versamento della misura minima dei contributi integrativi in virtù del principio solidaristico vigente nel sistema della previdenza forense.
Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione – Sez. Lavoro – con sentenza n. 14807 del 10 luglio 2020.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
Il ricorrente ha agito in giudizio per impugnare la sentenza della Corte d'appello con cui, i Giudici di secondo grado hanno rigettato il suo appello. Egli:
- è un avvocato che si è cancellato dall'Albo;
- ha chiesto la cancellazione dalla Cassa, con conseguente rimborso dei contributi versati, previa compensazione con i contributi ancora non versati e contestuale cancellazione del debito iscritto a ruolo, essendo - a suo dire - venuto meno l'obbligo di iscrizione alla Cassa in quanto ormai iscritto ad altro sistema previdenziale (ossia a quello della Camera dei Deputati).
A tale richiesta la Cassa si è opposta, affermando che, nella fattispecie in esame, è prevista la restituzione dei soli contributi soggettivi, con l'ovvia conseguenza che in capo al ricorrente è rimasta la posizione debitoria a titolo di contributo integrativo e di quello di maternità, nonché delle sanzioni afferenti tutti i contributi insoluti e i relativi interessi di mora.
La Corte d'Appello ha accolto la domanda della Cassa e così il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione della S.C.
Innanzitutto i Giudici di legittimità affermano che gli avvocati assicurati svolgono un'attività libero -professionale che va ricondotta all'area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dall'art. 38 Cost., comma 2, secondo cui «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». Ne consegue che anche gli avvocati:
- «beneficiano - assumendone il relativo onere con l'assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (L. n. 576 del 1980, ex artt. 10 e 11) - della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale;
- condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita».
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale, il sistema della previdenza forense è proprio ispirato al principio solidaristico (Corte Cost. n. 67 del 30 marzo 2018).
Questo sta significare che sussiste l'obbligatorietà - «e più recentemente l'automaticità ex lege (L. n. 247 del 2012, art. 21) - dell'iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell'avvocato al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi. Pertanto, non può ravvisarsi alcun stretto e individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni ed è questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 Cost., comma 2». In forza di tale principio solidaristico, l'obbligo contributivo sussiste in capo al professionista anche quando l'accesso alla Cassa diventa improbabile perché, ad esempio, l'avvocato sia contemporaneamente iscritto al sistema previdenziale della Camera dei Deputati. In tali casi, è stato ritenuto che:
- il versamento della misura minima dei contributi integrativi è dovuto anche da parte di quei soggetti (membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e presidenti delle province e sindaci dei comuni capoluoghi di provincia) che sono esonerati dal requisito della continuità dell'esercizio professionale durante il periodo di carica (Corte di cassazione con la sentenza n. 30751 del 2019):
- la cessazione del rapporto non fa venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà (Corte Cost. nn. 132 e 133 del 1984).
Orbene, tornando al caso in esame, l'obbligo contributivo in capo al ricorrente, alla luce di quanto su esposto, sussiste, con l'ovvia conseguenza che la cessazione del rapporto non ha fatto venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà.
In forza delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.