Secondo, l'art. 24 Regolamento unico di Cassa forense, i contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
a) contributo minimo soggettivo: euro 2.875,00 per il 2019, ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa, qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età;
b) contributo minimo integrativo: euro 710,00 per il 2019. Non è dovuto per il periodo di praticantato, nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all'Albo. Per i successivi quattro anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età;
c) contributo di maternità: euro 79,00 per il 2019. Viene annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n.151/2001, in relazione all'andamento della spesa per indennità di maternità
I suddetti contributi sono annualmente rivalutati.
Ciò detto, in forza della delibera del 2 febbraio 2023 del Consiglio di Amministrazione è stata rivalutata la contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta per l'anno 2023.
Ma vediamo nel dettaglio la suddetta rivalutazione.
I contributi e le scadenze
L'importo dei contributi minimi soggettivi dovuti per l'anno 2023 sono:
- € 3.185,00 per intero;
- € 1.592,50 con riduzione del 50%;
- € 796,25 con riduzione dell'ulteriore 50% .
Per il pagamento del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità, le scadenze sono:
- 28 febbraio, I rata;
- 30 aprile (proroga a martedì 2 maggio), II rata;
- 30 giugno, III rata;
- 30 settembre (proroga a martedì 2 ottobre), IV rata. Detta rata sarà determinata a saldo e comprenderà anche la rivalutazione ISTAT dell'8,1%.
Il contributo di maternità verrà determinato successivamente e sarà riscosso in unica soluzione unitamente alla quarta rata.
Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà avvenire in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2023 (lunedì 2 ottobre) oppure, se già richiesta, tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione. Tale ultima opzione se ancora non attivata potrà essere richiesta utilizzando l'apposito modulo presente sul portale web della Cassa - sezione modulistica – contributi.
La riscossione dei contributi minimi sarà effettuata con PagoPa e F24. Sarà possibile anche la compensazione con i crediti dell'erario e con quelli da gratuito patrocinio – previa registrazione sulla Piattaforma crediti commerciali del MEF. Gli avvisi PagoPa e i modelli F24 potranno essere utilizzati alle scadenze previste e potranno essere generati direttamente accedendo al sito internet della Cassa (www.cassaforense.it), tramite la sezione "Accessi Riservati - Posizione Personale – Pagamenti – contributi minimi 2023 scadenze ordinarie".
Maggiori informazioni sono reperibili:
- su https://www.cassaforense.it/notizie-in-evidenza/contributi-minimi-2023/;
- contattando l'Information Center al numero 06.51.43.53.40.