La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti non attribuisce un incremento stipendiale in quanto ha solo la funzione di garantire la formazione continua del personale docente. Ne consegue che ove tale carta venga riconosciuta solo agli insegnanti di ruolo e non anche al personale assistente tecnico amministrativo (ata) della scuola, in queste ipotesi non si può parlare di disparità di trattamento. E ciò in considerazione del fatto che le figure lavorative messe a confronto sono del tutto disomogenee. «Il personale a.t.a. [...], infatti, assolve a "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche", ben diverse da quelle assolte dal personale docente [...]». E sebbene anche a tale personale la scuola deve assicurare una formazione e crescita, solo per il personale docente di ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione "obbligatoria, permanente e strutturale" e la "carta elettronica del docente", a questi fini, compensa la maggiore gravosità di questi ulteriori obblighi formativi personali.
Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato con sentenza n. 4107 del 18 giugno 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa.
Gli appellanti hanno proposto ricorso contro i decreti ministeriali, nella parte in cui questi specificano che la "carta elettronica del docente", di cui ai commi 121 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 107 del 2015, è assegnata ai soli docenti di ruolo e non anche al personale amministrativo tecnico ed ausiliario in servizio con contratto a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche. Secondo gli appellanti tali atti sono illegittimi perché sono contrari:
- all'art. 64 del C.C.N.L. del 29.11.2007 che prevede per tutto il personale scolastico la formazione e l'aggiornamento professionale;
- al diritto all'aggiornamento/formazione che spetta a tutto il personale della scuola senza esclusione alcuna;
- alla previsione «dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, rispetto alla specifiche competenze, sull'assistenza e sugli aspetti organizzativi ed educativi in riferimento al processo di integrazione scolastica»;
- ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, di tutela della dignità sociale, imparzialità, parità di trattamento.
È accaduto che il Tar adito ha rigettato il ricorso degli appellanti e così il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.
La decisione del CdS.
Innanzitutto, i Giudici amministrativi esaminano la disciplina applicabile alla questione in esame, ossia l'art. 1, commi 121-122, della L. n. 107 del 2015 e la sua interpretazione fornita dagli atti impugnati. La disposizione su citata stabilisce che:
- la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti è stata istituita per garantire e sostenere a questi una formazione continua e una valorizzazione della loro professionalità;
- è demandato «ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire "i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della carta in questione, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili [...], tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla carta medesima"».
Orbene, secondo gli appellanti, gli atti amministrativi impugnati nello specificare i criteri e le modalità di assegnazione della carta elettronica, hanno identificato come destinatari solo i «docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova». A loro dire, tale limitazione è anticostituzionale perché comporta una disparità di trattamento tra il personale docente e quello ata; quest'ultimo anch'esso tenuto all'aggiornamento e formazione professionale, come innanzi detto.
Di diverso avviso è il Consiglio di Stato. Secondo quest'ultimo, infatti, nella fattispecie in esame non sussiste alcuna disparità di trattamento. E ciò in considerazione del fatto che:
- la carta elettronica in questione non costituisce un incremento stipendiale, assolvendo solo alla funzione di assicurare una formazione del personale docente;
- il diritto alla formazione di tutto personale scolastico viene assolto dall'amministrazione attraverso il piano triennale dell'offerta formativa (ptof), ed è espressamente riconosciuto anche dalla contrattazione collettiva;
- il personale docente e il personale ata costituiscono figure professionali differenti;
- sebbene anche al personale ata vada assicurato l'aggiornamento e la formazione professionale nel ptof, solo ai docenti di ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione obbligatoria, permanente e strutturale e la carta elettronica del docente, a questi fini, va a compensare la maggiore gravosità di questi ulteriori obblighi formativi personali;
- tali ulteriori obblighi formativi sono differenti dal ptof perché sono destinati all'iniziativa dei docenti esterna alla scuola.
Alla luce di quanto sin qui detto, pertanto, a parere del Consiglio di Stato gli atti impugnati non sono illegittimi, né incostituzionali, con l'ovvia conseguenza che l'appello va rigettato e la decisione del Tar va confermata.