Di Piero Gurrieri su Giovedì, 28 Marzo 2019
Categoria: Leggi dello Stato

Caporalato, ecco la Circolare dell'Ispettorato che spiega come saranno svolti i controlli e acquisite le prove

Sono trascorsi anni dall'entrata in vigore del reato di caporalato (art. 603-bis del c.p.) e dalla sua ultima modifica, intervenuta nel 2016. 

La riformulazione del citato art. 603 bis c.p. da parte della L. n. 199/2016 ha previsto, fra l'altro, due distinte figure di incriminazione:
- quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque "recluta" manodopera allo scopo di
destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega
manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Con la L. n. 199/2016 sono state anche introdotte misure di carattere patrimoniale, dettate evidentemente dalla consapevolezza che i reati in questione producono vantaggi economici.
Sebbene nel sentire comune il reato in questione è spesso associato alle attività svolte in agricoltura, tuttavia, lo stesso è riscontrabile anche in ambiti diversi. Sono anzi sempre più frequenti comportamenti
riconducibili alla fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p. nell'ambito di attività di servizi esercitate da talune imprese che realizzano forme di intermediazione illecita lucrando su un abbattimento abnorme dei costi del lavoro a danno dei lavoratori o degli Istituti previdenziali.
Non è altresì escluso che ipotesi di sfruttamento possano essere realizzate nell'ambito di una
"associazione per delinquere" (art. 416 c.p.) o, addirittura, nell'ambito di "associazioni di tipo mafioso anche straniere" (art. 416 bis).

Nonostante la rilevanza dei principi proclamati dal Legislatore, in talune occasioni, e da più parti, è stata sollecitata una maggiore chiarezza rispetto ad alcuni profili delle norme. 

Adesso, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 5 del 28 febbraio 2019, ha fornito le linee guida che il personale ispettivo dovrà seguire nello svolgimento dell'attività di vigilanza finalizzata a acquisire gli elementi di prova per la configurazione dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo. Il documento di prassi, in particolare, si sofferma sugli elementi costituitivi della fattispecie di reato di cui all'art. 603-bis c.p. e sulle modalità di svolgimento dell'attività investigativa che garantisca una corretta acquisizione dei relativi elementi di prova.

Naturalmente, per quanto rilevanti, le Linee guida - precisa l'Istituto - rappresentano "un mero contributo alle attività di indagine svolte dal personale ispettivo che, in ogni caso, dovrà tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica,sia sugli elementi utili alla configurazione del reato, sia sulle metodologie per l'acquisizione dei relativi elementi di prova".

Trattasi infatti di attività di polizia giudiziaria che, fatta salva una prima fase di indagine, va svolta in
stretto coordinamento con le competenti Procure e i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro.