Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 18 Ottobre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018

Caparra confirmatoria e caparra penitenziale: tra disciplina e casistica

Inquadramento normativo: Art. 1385 c.c.; Art. 1386 c.c.

Caparra confirmatoria: Al momento della conclusione di un contratto, una parte può dare all'altra una somma di denaro o una quantità di cose fungibili, a titolo di caparra confirmatoria. In tali casi, se le parti sono adempienti, tale dazione è restituita o imputata alla prestazione dovuta. La caparra confirmatoria è prevista nei contratti a prestazioni corrispettive.

Inadempimento delle parti: Quando è stata versata una somma a titolo di caparra confirmatoria, questa, nel caso in cui il contratto si estingua con l'inadempimento, la parte non inadempiente può:

Questi rimedi concessi alla parte non inadempiente sono alternativi e non cumulabili (Cas. Civ., SS.UU., n. 553/2009); però, poiché il recesso per inadempimento, in tali casi, costituisce uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria quale determinazione convenzionale del danno risarcibile, trovano applicazione gli stessi criteri previsti per la domanda di risoluzione per inadempimento (Cass. Civ., n. 11784/2002, Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza del 9 marzo 2018). Per esercitare il recesso o per chiedere la risoluzione, l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza. 

La valutazione della gravità dell'inadempimento avviene utilizzando un duplice criterio:

Funzione della caparra confirmatoria: La caparra confirmatoria ha una funzione satisfattiva delle pretese risarcitorie dato che la previsione del doppio della caparra corrisponde ad una determinazione convenzionale del danno risarcibile. Con l'ovvia conseguenza che, in tali casi, è da escludersi il risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente lamentato dalla parte non inadempiente (Tribunale Catania, sentenza del 21 marzo 2018)

Casistica: Se le parti, nel contratto, qualificano la dazione della somma di denaro come "caparra confirmatoria", tale dazione deve ritenersi avvenuta a tale titolo. Tale considerazione resta ferma a meno che non risultino altri elementi interpretativi che rendano detta dazione configurabile in un istituto giuridico diverso dalla caparra confirmatoria (Cass. 9478/1991 Rv. 473788, Cass. 28573/2013 Rv. 628950). Da tanto emerge, che è il giudice che deve valutare, nel caso concreto, non solo il nomen iuris utilizzato dai contraenti, ma anche la condotta delle parti in occasione dell'inadempimento (mera restituzione anziché ritenzione o duplicazione), da un lato, e l'entità stessa della "caparra" in rapporto al prezzo complessivo, dall'altro (Cass. civ., n. 12423/2018). 

Caparra penitenziale: Diversa dalla caparra confirmatoria è quella penitenziale. Questo tipo di caparra ha la funzione di corrispettivo del recesso stipulato dalle parti contrattuali ed esercitato da una di queste. In tali casi, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto.

Carattere confirmatorio: Può accadere che le parti, nel contratto, qualifichino la caparra che normalmente ha carattere confirmatorio, come caparra penitenziale. In tali ipotesi se tale qualificazione non è accompagnata dalla previsione contrattuale del diritto di recesso ad nutum, a cui la caparra penitenziale è collegata, allora essa deve essere considerata tra quelle di natura confirmatoria (Cass. civ., n. 11946/1993, Tribunale Catania, sentenza del 21 marzo 2018).

Esclusione vessatorietà delle caparre: Le caparre e le clausole con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto, da una parte all'altra, in caso di recesso o inadempimento, non rientrano tra quelle vessatorie, per le quali è richiesta la specifica approvazione (Cass. civ. nn. 1168/04, 23965/04, 20744/04, 9565/04, 6558/2010).

Natura reale delle caparre: La caparra (sia confirmatoria che penitenziale) è una pattuizione finalizzata a rafforzare il vincolo contrattuale. Si tratta, in buona sostanza, di un patto avente natura reale e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma (Cass. n. 2870/1978, Corte d'Appello Roma, sentenza del 7 giugno 2017). 

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