Dal Decreto Rilancio ad oggi è stato un profluvio di interventi, nuove regolazioni, modifiche, integrazioni, cambi di validità temporali, correzioni, pronunce di organismi centrali e periferici dello Stato che ne disciplinavano la fruizione in maniera sempre diversa. In poco meno di 18 mesi si registrano ben oltre 1000 interventi, di vario rango, che spiegavano al povero fruitore come poteva accedere ai vari bonus ed ovviamente non tutte le pronunce sopra richiamate avevano un medesimo ed univoco filo conduttore, anzi quello che emerge è un quadro assolutamente mutevole dove la unica certezza è la indeterminatezza della disciplina invocabile.
Tentiamo di delineare un quadro attuale in merito al tanto vituperato Bonus Facciate 90% in scadenza il 31/12/2021. Tra le righe dei vari provvedimenti sembra ormai pacifico che, relativamente agli interventi sui quali può trovare applicazione il bonus facciate, il fornitore e il committente possono accordarsi per l'emissione della fattura con sconto sul corrispettivo del 90% e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021 anche se, al momento dell'emissione della fattura -scontata- e del relativo pagamento -ridotto-, i lavori non risultano essere stati ancora effettuati.
Ovviamente, al fine del beneficio fiscale, rimane dovuta l'effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti alle predette fatture; in assenza dell'effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti ai corrispettivi lordi su cui il fornitore ha applicato lo sconto in fattura al 90%, viene meno ab origine il diritto all'agevolazione fiscale e ciò comporta il recupero del beneficio indebitamente fruito nella modalità alternativa dello sconto in fattura, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97.
Questa impostazione però sembrava lasciare esposti a possibili rischi i terzi cessionari che avessero acquisito, prima della realizzazione dei lavori corrispondenti alle spese già sostenute con applicazione dello sconto, il credito di imposta maturato nel cassetto fiscale del fornitore, nonché i professionisti che, sempre prima di detta realizzazione, avessero attestato la congruità delle spese e rilasciato il visto di conformità sulle opzioni, come richiesto a seguito delle novità introdotte dal - Decreto Antifrodi -.
Opportunamente (finalmente) è intervenuta la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 29 novembre 2021; il provvedimento chiarisce che per il rilascio della nuova attestazione di congruità sulle spese, richiesta dal nuovo comma 1-ter dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020, è sufficiente che i lavori siano iniziati. Questa puntualizzazione apre evidentemente all'applicazione dello stesso criterio per quel che concerne la correttezza operativa del professionista deputato al rilascio del visto di conformità, nonché per quel che concerne la correttezza operativa del terzo cessionario che acquista il credito di imposta che viene iscritto nel cassetto fiscale del fornitore con la presentazione della comunicazione, attestata e vistata, di opzione per lo sconto in fattura esercitata a fine 2021 da fornitore e committente.
Dunque la filiera della cessione prevede che, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese dopo che i lavori sono almeno iniziati, il commercialista, acquisita l'attestazione di congruità, presenta la comunicazione di opzione entro il 16 marzo 2022 e la banca, verificato il tutto, acquista il credito di imposta dal fornitore; in questo modo nessuno di questi soggetti può incorrere in concorso di violazione, con il committente ed il fornitore, qualora successivamente al compimento dei rispettivi atti, i lavori iniziati non vengono ultimati.
Operativamente, ad oggi, esaminando il combinato disposto dell'ultima risposta del MEF all'interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055 e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 29 novembre 2021 si ritiene che, per poter beneficiare del bonus facciate al 90% con sconto in fattura, relativamente a spese ed opzioni non ancora sostenute ed esercitate al 12 novembre 2021, è necessario procedere come segue:
- entro il 31 dicembre 2021, il fornitore fattura il 100% del corrispettivo dei lavori, applicando lo sconto del 90%, con pagamento da parte del committente, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2021, della parte di spesa non coperta dallo sconto;
- quando i lavori sono almeno iniziati, il tecnico abilitato attesta la congruità della spesa, il commercialista presenta la comunicazione di opzione con rilascio del visto di conformità e la banca compra il credito di imposta che la comunicazione fa iscrivere nel cassetto fiscale del fornitore.
Ovviamente è necessario che i lavori risultino -almeno iniziati- entro il 16 marzo 2022, termine ultimo per l'invio della comunicazione relativamente alle spese sostenute e alle opzioni esercitate nel 2021, non rilevando, al momento, la data di fine dei lavori.
In bocca al lupo a tutti gli operatori del settore.
Meditate contribuenti, meditate.