Fonte: https://www.cassaforense.it/
In attuazione dell'art.80 Regolamento Unico della Previdenza Forense, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha istituito una Camera di Conciliazione che persegue la finalità di favorire la risoluzione di controversie tra l'Ente previdenziale ed i suoi iscritti in materia di sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.
L'oggetto della conciliazione.
Il ricorso alla Camera di Conciliazione può avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di eliminazione e/o riduzione delle sanzioni conseguenti ad omissioni dichiarative, ritardato o mancato invio della comunicazione dei redditi e dei volumi di affari (Modello 5), o contributive, quali il ritardato o mancato pagamento dei contributi soggettivi e integrativi.
Invece non possono essere oggetto di ricorso i contributi o gli interessi.
Quando si può ricorrere alla Camera di Conciliazione
L'iscritto può ricorrere alla Camera di Conciliazione quando sussistano le seguenti condizioni:
- se l'importo della sanzione o delle sanzioni sia complessivamente superiore ad € 300,00 e
- solo quando l'accertamento sia divenuto definitivo ai sensi degli artt. 74 comma 4, 75 e 76 del menzionato Regolamento Unico.
Il ricorso può essere presentato prima:
- dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni oggetto della domanda di conciliazione;
- dell'avvio di una procedura di recupero giudiziale delle predette sanzioni da parte della Cassa;
- dell'impugnazione del provvedimento dinanzi all'Autorità Giudiziaria;
- della proposizione del reclamo alla Giunta Esecutiva avverso il provvedimento oggetto della domanda di conciliazione, reclamo cui l'istante può rinunciare.
La procedura di conciliazione è ispirata al rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e l'iscritto. Pertanto ogni inadempimento viene preventivamente contestato dall'Ente all'iscritto con PEC o con atto equipollente all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa.
Nella contestazione deve essere indicato:
- l'inadempimento,
- l'importo dovuto a titolo di contributi,
- le sanzioni e interessi,
- l'invito a fornire eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa.
Il ricorso alla Camera di Conciliazione può essere proposto avverso l'accertamento definitivo.
L'accertamento diviene definitivo quando
- siano decorsi 60 giorni dalla ricezione dell'avviso inviato dalla Cassa senza che siano state formulate osservazioni da parte dell'iscritto ovvero dopo l'esame delle osservazioni formulate entro lo stesso termine di 60 giorni,
- oppure derivi da "regolarizzazione spontanea" presentata dal professionista prima dell'avviso trasmesso dalla Cassa.
Differenza tra il ricorso alla Camera di Conciliazione e il ricorso alla Giunta
Anziché ricorrere alla Camera di Conciliazione l'iscritto può presentare ricorso alla Giunta. Tuttavia mentre nel ricorso alla Giunta si può contestare il provvedimento nella sua interezza, con il ricorso alla Camera di Conciliazione possono essere contestate esclusivamente le sanzioni applicate.
Condizioni per proporre la domanda.
Ai fini della proposizione della domanda di conciliazione occorre che sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell'inadempimento nelle seguenti modalità:
- in caso di accertamento sanzionatorio per irregolarità contributive: pagamento integrale delle somme dovute a titolo di contributi e interessi o presentazione domanda di rateazione ai sensi dell'art. 78 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, con versamento di almeno il 20% delle somme dovute a titolo di contributi e interessi;
- in caso di accertamento sanzionatorio per omesso invio del modello 5: preventiva trasmissione dei dati reddituali.
Come proporre la domanda di conciliazione
La domanda di conciliazione deve essere presentata esclusivamente a mezzo pec allegando i seguenti documenti:
- i provvedimenti sanzionatori,
- la fotocopia del documento di identità dell'istante,
- la copia della regolarizzazione dell'inadempimento.
Conclusione del procedimento di conciliazione
L'incontro conciliativo si svolge con la partecipazione della parte istante e di un Funzionario della Cassa e il procedimento di conciliazione deve concludersi entro 60 giorni dal primo incontro.
Qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, il Collegio formula una proposta conciliativa.
Accordo di conciliazione.
Nel caso in cui venga raggiunto l'accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario. Il contenuto e i termini della conciliazione sono vincolanti per tutte le parti ed il mancato rispetto anche parziale degli obblighi assunti nella conciliazione comporta l'applicazione integrale delle sanzioni originariamente irrogate, con diritto della Cassa di procedere con il recupero coattivo dell'intero credito, comprensivo delle sanzioni determinate in misura integrale.
Mancata conciliazione.
La mancata conciliazione non preclude all'istante il reclamo alla Giunta Esecutiva avverso l'accertamento, mentre in caso di rigetto, non raggiungimento dell'accordo o mancato rispetto dei termini dell'accordo, l'istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.
Per maggiori informazioni e scaricare il modulo della domanda è possibile cliccare sul seguente link https://www.cassaforense.it/notizie-in-evidenza/nasce-la-camera-di-conciliazione-di-cassa-forense/