Inquadramento normativo: Legge n. 91/1981, Regolamento FIFA per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori
Gli sportivi professionisti: Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che svolgono l'attività sportiva, dietro il pagamento di un corrispettivo e in modo continuativo, secondo quanto stabilito dal Coni (Comitato olimpico italiano). Con riferimento ai calciatori, sono professionisti quelli che:
- stipulano un contratto scritto con una società;
- ricevono, come corrispettivo per la loro prestazione, una somma superiore alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.
Come viene regolata l'attività sportiva? La prestazione dell'atleta è regolata da un contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei casi in cui:
- l'attività venga svolta in una singola manifestazione;
- l'atleta non sia vincolato a frequentare le sedute di allenamento;
- la prestazione, pur essendo continuativa, non superi le otto ore settimanali, o i cinque giorni ogni mese, o i 30 giorni ogni anno.
In tali casi, la prestazione costituirà oggetto di un contratto di lavoro autonomo.
Il contratto: Il contratto di lavoro dell'atleta e/o del calciatore viene stipulato con una società sportiva, mediante assunzione diretta. Tale contratto dovrà essere redatto in forma scritta, «secondo quello-tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate». Una volta firmato il contratto, questo verrà depositato, ad opera della società, presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.
Focus: La redazione del contratto in questione sulla base dei moduli predisposti dalla federazione sportiva è rilevante ai fini della validità dello stesso. Infatti l'inosservanza delle regole dettate dall'ordinamento sportivo e quindi l'inosservanza delle prescrizioni formali richieste rendono il contratto non meritevole di tutela in quanto, in tali casi, esso si considera un contratto posto in essere in frode all'ordinamento sportivo. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al contratto di assistenza sportiva stipulato tra professionista e agente iscritto nell'apposito albo. In queste ipotesi, lo sportivo conferisce mandato all'agente affinché quest'ultimo possa relazionarlo con una società con cui stipulare un contratto di lavoro. Secondo la giurisprudenza anche il contratto tra calciatore e agente deve essere redatto in conformità ai moduli predisposti dalla federazione, a pena di nullità (Cass. n. 3545/04, richiamata da Cass. civ., n. 5216 /2015).
Il tesseramento: I calciatori per poter partecipare al calcio organizzato devono essere necessariamente tesserati ad una federazione. Il mancato tesseramento rende illegittima la partecipazione del giocatore alla gara ufficiale.
Clausole contrattuali: «Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni».
Risoluzione e cessione del contratto: Il contratto in questione può prevedere un termine, scaduto il quale, esso cessa di avere effetti (ossia si risolve). Tale termine non può essere superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È possibile che il contratto cessi prima dalla scadenza, quando ricorra una giusta causa. Ad esempio il calciatore può risolvere il contratto prima della scadenza se, nella stagione agonistica, abbia disputato meno del 10% delle gare ufficiali a cui la società ha partecipato. In tali casi, la risoluzione sarà per giusta causa e il calciatore non incorrerà in conseguenze, quali ad esempio l'irrogazione di sanzioni. «È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali».
Focus: «La cessione del contratto (art. 1406 c.c.) realizza, come effetto essenziale, una successione a titolo particolare nel rapporto giuridico contrattuale mediante la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) - nella posizione giuridica, attiva e passiva, di uno degli originari contraenti (cedente: cfr. ex plurimis, Cass., n. 7752 del 1992», richiamata da Cass. civ., n. 5761/1996). Questo implica l'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali da parte del cessionario e quindi, anche «dell'obbligo nascente dalla clausola compromissoria, e cioè quello di deferire ad arbitri rituali "ogni e qualsiasi controversia" insorta fra le parti "circa l'attuazione, l'interpretazione o la risoluzione" del contratto medesimo (cfr. Cass., n. 1930 del 1993», richiamata da Cass. civ., n. 5761/1996).
Libertà del calciatore professionista: Il calciatore professionista sarà libero di stipulare un contratto con un'altra società sportiva, se il contratto con la società attuale è scaduto o mancano sei mesi alla scadenza.