Di Rosaria Panariello su Lunedì, 25 Giugno 2018
Categoria: Diritti dei consumatori

Buoni fruttiferi contraffatti: come qualificarli?

 Dinanzi alla Corte di Cassazione, sez. penale, ricorrono due imputati ritenuti colpevoli di falsità materiale in atto pubblico e tentata truffa aggravata:  i due avevano presentato in un Ufficio Postale dei buoni postali fruttiferi falsi con l'intento di incassarli. Sul punto la Suprema Corte, con la sentenza del 9 maggio 2018 n. 20437, osserva che il reato posto in essere deve essere inquadrato nell'ipotesi del reato di " falsità in scrittura privata", dovendone, invece, escludere l'inquadrabilità in quella di " falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito".

A tal proposito occorrono alcune considerazioni circa le caratteristiche di Poste Italiane Spa, società per azioni il cui capitale è detenuto interamente dallo Stato. 

Gli Ermellini, nella pronuncia in oggetto, ripercorrono una delle definizioni elaborate dal Consiglio di Stato che qualificano Poste Italiane Spa quale ente pubblico societario in quanto deputato ex lege al perseguimento di un interesse pubblico attraverso una struttura sottoposta al controllo pubblicistico dello Stato in qualità di ente pubblico. 

Di fatti, non può non rilevarsi come Poste Italiane spa, pur avendo assunto una forma societaria, continui ad essere sottoposta ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica. 

La costituzione di Poste Italiane in S.p.a. è avvenuta non attraverso un atto di autonomia o tramite contratto, ma ad opera di un intervento legislativo ed in assenza di una pluralità di soci. 

Deve ritenersi che Poste Italiane s.p.a. abbia natura pubblica, continui a perseguire finalità pubblicistiche e che lo Stato non possa che indirizzare le attività societarie a fini di interesse pubblico generale. Va tuttavia considerato che, nel tempo, Poste Italiane ha implementato anche servizi aventi natura commerciale e finanziaria, come la gestione del risparmio e le carte prepagate. 

A proposito dei buoni fruttiferi postali, va considerata la specifica disciplina del servizio "Bancoposta" che dimostra come i servizi di tipo bancario offerti da Poste Italiane S.p.a. sono gli stessi offerti da qualsiasi istituto di credito.

L'attività di Bancoposta comprende anche il risparmio postale e la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali; tale attività viene assoggettata al T.U. Bancario e al T.U. Finanza.

Non vi è, dunque, alcuna disposizione che prevede, per Poste Italiane, delle condizioni di esercizio diverse da quelle previste per gli istituti bancari nello svolgimento di attività di tipo bancario.

In materia, il D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta testimonia come i servizi di tipo bancario offerti da Poste Italiane S.p.A. siano esattamente gli stessi servizi offerti da qualsiasi istituto di credito.
Il citato D.P.R. opera, testualmente e chiaramente, una piena equiparazione dell'attività di bancoposta a quella delle vere e proprie banche, senza prevedere alcuna conseguenza del particolare rapporto con la Cassa Depositi e Prestiti.

In ordine alla natura dei buoni postali fruttiferi, va poi segnalato che questi ultimi sono sono titoli di credito, ma titoli di legittimazione. Da tale natura deriva il rapporto privatistico intercorrente tra il sottoscrittore dei buoni postali fruttiferi e le Poste.

Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali che le condizioni, alle quali l'amministrazione postale si obbliga, possano essere diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. 

Sulla base di queste considerazioni, poichè per struttura e funzione il servizio di Poste Italiane S.p.a. consistente nella negoziazione di buoni fruttiferi in favore dei privati, non si discosta dagli analoghi servizi offerti dal sistema bancario, rimanendo assoggettata ad una disciplina di diritto privato, deve ritenersi che tali documenti, non essendo trasmissibili per girata, devono essere qualificati come scritture private.

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