Di Rosalba Sblendorio su Martedì, 09 Febbraio 2021
Categoria: Scuola e Istruzione

Bullismo a scuola: quando sussiste la responsabilità dell'amministrazione?

Se l'alunno è vittima di bullismo, durante il periodo di permanenza all'interno della scuola, l'amministrazione scolastica risponde dei danni sofferti dalla vittima. E ciò anche se l'evento dannoso si sia verificato, ad opera di altri alunni, all'interno dei bagni dell'istituto, dove per esigenze di riservatezza degli allievi, non è previsto il servizio di sorveglianza in capo alla scuola, purché il fatto illecito abbia avuto inizio lungo i corridoi dell'istituto e, segnatamente, lungo il tragitto dalle singole classi fino ai bagni, ossia abbia avuto inizio in luoghi dove dovrebbe essere esistente un'attività di sorveglianza sugli alunni.

Questo è quanto ha statuito il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 20 novembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Giudice di merito.

I fatti di causa

Gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore frequentante la classe terza della scuola media statale hanno agito in giudizio contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti Miur) per chiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'alunno per effetto della condotta penalmente rilevante di un suo compagno di classe che dapprima [...] lo ha minacciato con un coltello puntato all'addome e successivamente [...], con la complicità di un altro compagno di classe, approfittando dell'assenza del personale scolastico sia docente che non docente, nel corso dell'intervallo, lo ha avvicinato nel corridoio dell'istituto e, spingendolo a forza nei bagni, lo ha percosso ripetutamente a calci e pugni fino a procurargli un trauma contusivo alla regione temporo-mascellare sinistra, con presenza di edema ed escoriazioni giudicate guaribili in 8 giorni [...]. 

Gli attori fanno rilevare che a causa di tale episodio, il minore ha subito, oltre alle su citate lesioni fisiche, anche un danno biologico e un danno morale. Per questi pregiudizi, gli attori reputano civilmente responsabile il MIUR ex art. 2048 c.c. per violazione dell'obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui ha fruito della prestazione scolastica.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita dagli attori.

La decisione del Tribunale

Innanzitutto, il Tribunale ribadisce che:

Chiarito ciò, secondo l'autorità giudiziaria adita, una volta introdotto il giudizio contro l'amministrazione scolastica per chiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'alunno durante la permanenza a scuola, ove le parti abbiano qualificato l'azione giudiziale di responsabilità come contrattuale anziché extracontrattuale e viceversa, in tale ipotesi sarà il giudice a qualificare in modo corretto tale azione. 

E ciò purché detta qualificazione non vada a sostituire la domanda originaria con una diversa, fondata su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio (Cass. n.13945/2012). Orbene, tornando al caso di specie, sebbene gli attori abbiano fatto rifermento all'art. 2048 c.c. (norma questa che concerne la responsabilità extracontrattuale), ad avviso del Tribunale, l'azione proposta dagli esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno danneggiato pone l'accento sull'omessa vigilanza da parte del personale docente e non. Da tanto discende che l'azione giudiziale in esame va qualificata come azione di responsabilità contrattuale dell'amministrazione scolastica, nonostante l'evento dannoso si sia verificato per fatto illecito altrui. Ciononostante, occorre far rilevare che sia applicando la disciplina di cui alla responsabilità contrattuale, sia applicando i parametri di cui all'art. 2048 c.c., il Miur per essere esonerato da qualsivoglia responsabilità, dovrebbe dimostrare, in caso di responsabilità contrattuale, che l'evento dannoso sia stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (Cass. SU n. 9346/2002, ex mult. Cass. n. 3680/2011; n. 13457/2013), nell'ipotesi di cui all'art. 2048 c.c. che l'amministrazione scolastica non abbia potuto impedire il fatto. Nella fattispecie in esame, sono stati provati sia l'evento dannoso che la sua dinamica, mentre non è stata provata la non imputabilità in capo all'amministrazione scolastica. Né tale onere probatorio può ritenersi assolto per il solo fatto che le percosse siano avvenute nei bagni dove all'amministrazione scolastica sarebbe precluso istituire un servizio di sorveglianza, per ragioni legate alle esigenze di riservatezza degli allievi. E ciò in quanto l'evento ha avuto inizio – come è emerso dall'istruttoria - lungo i corridoi dell'istituto e, segnatamente, lungo il tragitto dalle singole classi, ossia ha avuto inizio in luoghi dove avrebbe dovuto esserci la presenza del personale scolastico per esercitare la suddetta attività di sorveglianza.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tribunale, avendo ritenuto accertata la responsabilità a carico del Miur, ha accolto la domanda attorea. 

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