Inquadramento normativo: art. 14 del Codice della Strada, Art. 2051 c.c.; Art. 2043 c.c.
Obblighi degli enti proprietari delle strade : Secondo il codice della strada, gli enti proprietari delle strade sono tenuti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione attraverso: i) la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle pertinenze, degli arredi e dei servizi connessi alle strade stesse; ii) la manutenzione straordinaria delle strade. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada [...] sono esercitati dal concessionario […].
Responsabilità degli enti proprietari delle strade (precedente orientamento giurisprudenziale): In passato, nonostante la sussistenza degli obblighi suddetti in capo agli enti proprietari delle strade, si sosteneva che per i beni custoditi dalla pubblica amministrazione, quest'ultima non potesse essere considerata custode degli stessi beni in quanto l'estensione di essi, la loro dimensione e la loro elevata fruizione da parte dei terzi non consentivano all'amministrazione di poter esercitare un controllo tale da impedire eventuali danni in capo a terzi. Con l'ovvia conseguenza che non poteva trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione l'art. 2051 c.c., secondo cui il custode è responsabile per i danni provocati dalle cose in sua custodia (quali, per esempio le strade). Pertanto, in casi come quelli di sinistri imputabili alla presenza di buche o sconnessioni stradali, si sosteneva che la pubblica amministrazione rispondesse solo per il danno verificato in ragione di una anomalia della cosa: anomalia, questa, che doveva essere imprevedibile e impercettibile secondo la normale diligenza da parte dell'utente (Tribunale Sassari, sentenza del 24 agosto 2018).
Responsabilità degli enti comunali (attuale orientamento giurisprudenziale): Secondo l'attuale orientamento,agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., se in capo agli stessi sussiste: 1) il potere di controllare la cosa; 2) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; 3) il potere di escludere qualunque terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (Cass. civ., n. 7403/2007, Tribunale Napoli, sentenza 15 gennaio 2018,Tribunale Sassari, sentenza del 24 agosto 2018). In buona sostanza, qualora un utente della strada in ragione della presenza di buche, avvallamenti, macchie d'olio, ghiaccio e quant'altro, sull'asfalto perda il controllo del proprio mezzo ovvero cada subendo lesioni, la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati ha carattere oggettivo e quindi quest'ultima risponde a prescindere dalla sua condotta, ossia dal fatto che abbia osservato o meno l'obbligo di vigilanza e di custodia su di essa incombente. Con l'ovvia conseguenza che tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, ossia per un evento imprevedibile ed inevitabile che può essere determinato anche dal comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., n. 15384/2006, Tribunale Napoli, sentenza 15 gennaio 2018).
Prova del nesso causale: L'utente della strada danneggiato dovrà provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ossia il collegamento tra il bene in custodia all'ente pubblico e il sinistro che gli ha causato il danno. La pubblica amministrazione, per liberarsi, dovrà provare il caso fortuito, nel senso su indicato (cfr. per tutte Cass. civ., n. 8005/2010; Cass. civ., n. 858/2008, Tribunale Ravenna, sentenza del 13 giugno 2018).
Focus: Quando non è applicabile o non può essere invocata la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., la pubblica amministrazione risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c. ("qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"). Tale norma […] non limita affatto la responsabilità dell'ente pubblico per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto (Tribunale Lecce Maglie, sentenza dell'1 giugno 2018).
Insidia o trabocchetto ed irregolarità del manto stradale: L'irregolare stato del manto stradale può costituire un'insidia o un trabocchetto quando è idoneo a ingenerare una situazione di pericolo non prevedibile e non superabile, adottando un comportamento diligente e cauto. Ne consegue che l'ente proprietario della strada, in caso di sinistro imputabile a tale situazione di pericolo, sarà tenuto a risarcire i danni subiti dall'utente. Al contrario, quando tale situazione è prevedibile ed evitabile attraverso le opportune cautele, anche in ragione delle condizioni di luce presenti al momento dell'accaduto, la responsabilità dell'ente proprietario della strada è esclusa (Tribunale Potenza, sentenza dell'8 giugno 2018).
Casistica: Ad esempio, nel caso di caduta imputabile alla presenza di buche stradali obiettivamente visibili di giorno su strada interessata da sconnessioni non costanti e di cui l'utente era a conoscenza, in quanto residente in zona, è stato riconosciuto un concorso di colpa tra utente della strada (nella specie, un ciclista) e comune. Da un lato, si è ritenuto, infatti, che la conoscenza dello stato dei luoghi avrebbe dovuto indurre il ciclista ad essere più prudente per evitare la caduta; dall'altro, si è ritenuto che, poiché l'evento era avvenuto di sera e le sconnessioni della strada erano non costanti, ma sparse in modo irregolare sulla sua lunghezza, oltre che non opportunamente segnalate, la pubblica amministrazione fosse, anch'essa, responsabile per aver lasciato detta strada in tali condizioni, senza provvedervi nonostante le diverse segnalazioni, senza procedere ad illuminarla adeguatamente, senza porre limitazioni alla circolazione o altri segnali di pericolo (Tribunale Lecce Maglie, sentenza dell'1 giugno 2018). In altri casi la responsabilità è stata attribuita esclusivamente all'utente della strada, perché:
- l'utente i) era a conoscenza dello stato della strada (nella specie carenza di pavimentazione), stato, tra l'altro, ben visibile anche di notte; ii) in considerazione della sua età (nella specie, 40 anni), avrebbe potuto facilmente spostarsi, aggirando il pericolo (Cass. civ., n. 4663/2015 richiamata da Tribunale Vicenza, sentenza del 26 giugno 2018);
- l'utente, conoscendo l'esistenza della buca e, in generale, lo stato di cattiva manutenzione della strada in cui si è verificato il sinistro, non avrebbe dovuto recarsi in tale tratto stradale di notte, in condizioni di scarsa visibilità, per far passeggiare il cane (Cass. civ., n. 22419/2017 richiamata da Tribunale Vicenza, sentenza del 26 giugno 2018);
- l'utente era caduto in pieno giorno in una buca di cui conosceva l'esistenza, in quanto residente in zona; buca, questa, di dimensioni tali da poter essere facilmente evitata (Cass. civ., n. 13930/2015 richiamata da Tribunale Vicenza, sentenza del 26 giugno 2018);
- l'utente non aveva dimostrato la concreta dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (nella specie, buca stradale) e danno subito (lesione conseguente a caduta per essere l'utente scivolato sulla buca coperta di fogliame e arbusti) (Tribunale Ravenna, sentenza del 13 giugno 2018).