Di Pino Pardo su Sabato, 28 Luglio 2018
Categoria: La chance della settimana

Bonus Matrimonio 2018: un congedo matrimoniale per chi decide di convolare a nozze

Il Bonus matrimoniale 2018 è l'assegno per il congedo parentale erogato in occasione del congedo straordinario di otto giorni concesso per tutti coloro che decidono di sposarsi, da usufruire nei 30 giorni successivi alle nozze. Vedremo in questo articolo a chi è rivolto, come funziona e come inoltrare domanda.

A chi si rivolge questa misura

Il beneficio del congedo matrimoniale spetta a tutti gli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, ai dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che 1) Contraggono matrimonio civile o concordatario; 2) Possono far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana; 3) Fruiscono del congedo entro i primi 30 giorni dal matrimonio; 4) Siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti alla celebrazione del matrimonio hanno lavorato per almeno due settimane alle dipendenze di aziende industriali, artigiane, cooperative; 5) Non siano in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l'esistenza del rapporto di lavoro. 

 Quanto ammonta l'assegno

L'assegno per il congedo matrimoniale è pari a: 1) Sette giorni di retribuzione per gli operai apprendisti. Dalla retribuzione giornaliera va detratta la percentuale a carico del lavoratore, pari a 5,54%;  2) Sette giornate di medio giornaliero per tutti i lavoratori a domicilio. Dalla retribuzione giornaliera, come nel primo caso, va detratta la percentuale a carico del lavoratore, pari al 5.54%; 3) Otto giornate di salario medio giornaliero per i marittimi. Dalla retribuzione giornaliera, come sempre, si detrae la percentuale a carico del lavoratore, pari a 5,54 %; 4) I giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di lavoro part-time verticale da cui si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.

Tale assegno è cumulabile con l'indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell'importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l'importo corrisposto dall'INAIL a titolo di inabilità temporanea. 

La prestazione in questione non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, ammortizzatori sociali come NASPI, poiché sono sostitutive della retribuzione.

Vi è anche da dire che durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all'assegno per il nucleo familiare, Infatti, L'istituto della Previdenza Sociale paga direttamente l'assegno per congedo matrimoniale ai disoccupati o richiamati alle armi, mentre per i lavoratori occupati l'erogazione avviane tramite i datori di lavoro.

Quando e come fare domanda

I lavoratori occupati potranno rivolgere istanza al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio. I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all'INPS entro un anno dalla data del matrimonio.

I lavoratori occupati presentano la domanda al datore di lavoro allegando il relativo certificato di matrimonio o lo stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciati dal comune o la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 45), che comprovi lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio. Se risulta impossibile produrre la documentazione nei termini previsti dalla legge, è possibile presentare un certificato rilasciato dall'autorità religiosa o una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché si provveda successivamente a consegnare la documentazione prescritta.

I lavori disoccupati o che vengono richiamati alle armi presentano la domanda direttamente all'INPS attraverso il portale appositamente dedicato o tramite i servizi di patronato.

Per maggiori informazioni potete consultare il sito istituzionale dell'INPS.