L'articolo 1, commi 283 e 284 della Legge di Bilancio 2019 ripristina l'indennizzo per la cessazione di attività commerciale. L'indennizzo non è altro che un accompagnamento alla pensione.
Al commerciante che cessa la propria attività, nel rispetto di specifici requisiti, successivamente elencati, è riconosciuto un assegno.
Passiamo ad esaminare i requisiti necessari per poter presentare richiesta all'INPS:
- più di 62 anni se uomini;
- più di 57 anni se donne;
- iscritti al momento di cessazione dell'attività per almeno 5 anni (in qualità di titolari o coadiutori) nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.
- la chiusura definitiva dell'attività commerciale.
L'indennizzo spetta a:
- titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
- gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e i rappresentanti di commercio (articolo 59, comma 58, legge 449/1997).
La Legge di Bilancio 2019, richiamando la normativa originaria, stabilisce che l'erogazione dell'indennizzo è subordinata al rispetto delle seguenti regole:
- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la CCIAA.
L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma e con la titolarità di un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico di qualunque fondo erogato.
Il beneficiario deve comunicare all'Inps la ripresa dell'attività entro 30 giorni dal suo verificarsi.
L'indennizzo cessa al compimento dell'età pensionabile prevista per la vecchiaia nella gestione commercianti.
L'indennizzo che spetta è pari ad euro 513,00 nel 2019 per 13 mensilità, fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019).
Per richiedere l'indennizzo è necessario compilare il modello Ap95 all'interno del sito web dell'Inps e predisporre gli allegati richiesti nel modulo.
La domanda può essere presentata sia tramite i servizi web dell'Inps, per chi possiede il pin, la carta nazionale dei servizi o l'identità unica digitale Spid, che attraverso un patronato o un intermediario abilitato. Si ha diritto all'indennità a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la richiesta è stata presentata.
Durante il periodo d'indennizzo sono accreditati i contributi figurativi per il raggiungimento del diritto alla pensione, mentre questi contributi non sono utili alla misura della pensione, cioè non aumentano l'assegno.
L'indennizzo è assoggettato a tassazione, ed è interamente imponibile ai fini Irpef. L'indennità non dà diritto all'erogazione di assegni familiari; su di essa non possono essere effettuate trattenute sindacali.
È stabilito nella Legge di Bilancio 2019 al comma 284 che, nel caso in cui dal monitoraggio degli oneri relativi all'erogazione dell'indennità emerga il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, potrà essere adeguata l'aliquota contributiva aggiuntiva.
Ciò significa che l'INPS potrà aumentare l'importo dovuto dagli iscritti alla gestione commercianti per il finanziamento della misura, qualora le domande fossero superiori alle risorse a disposizione dell'Istituto.
Al diavolo la crisi dei piccoli commercianti che lottano ogni giorno per portare avanti la propria attività cercando di creare valore, l'interessante è far quadrare i conti, ma d'altronde siamo abituati ormai a vedere questi soprusi.