Riferimenti normativi: L.n.197/2022 - art. 119-ter D.L.34/2020
Focus: La sostituzione parziale o totale del vecchio ascensore nonché l'installazione di un nuovo impianto in un immobile esistente sono interventi che possono fruire, a seconda dei casi, di diversa detrazione fiscale.
Principi generali: Il bonus ascensori 2024 è una misura fiscale che permette di ottenere una detrazione IRPEF pari al 75% sulle spese sostenute per installare o sostituire l'impianto di elevazione in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni, luoghi di lavoro e di servizio. Il bonus 75%, istituito dalla Legge di bilancio n.197/2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L.34/2020), è stato prorogato dalla manovra di bilancio 2023 e confermato dalla legge di bilancio per tutto il 2024 fino al 31 dicembre 2025. Esso non rappresenta un'agevolazione a sé ma rientra nel bonus barriere architettoniche e si prefigge di abbattere tutti gli ostacoli fisici che impediscono o riducono l'accesso a spazi e servizi grazie a impianti di automazione (ascensori, piattaforme elevatrici, servoscale) posti all'interno o all'esterno di fabbricati già esistenti nel rispetto di specifici requisiti. Il bonus copre l'installazione ma anche la sostituzione dell'impianto con i costi relativi allo smaltimento e alla bonifica tanto dei materiali quanto dell'impianto preesistente.
A differenza del bonus barriere architettoniche 2023, dal 1° gennaio 2024 non è più consentito usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, salvo alcune eccezioni:1) abitazioni unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari utilizzate come abitazione principale di proprietari a basso reddito (fino a 15.000 euro); 2) abitazioni unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari utilizzate come abitazione principale di proprietari con una persona disabile nel nucleo familiare (certificata ai sensi della Legge 104/1992); 3) condomini a prevalente destinazione abitativa in cui gli interventi riguardino le parti comuni degli edifici; 4) lavori già avviati al 1° gennaio 2024 a fronte della stipula di un accordo vincolante tra le parti e di un acconto versato. Se non si rientra in una delle suddette categorie e ci si vuole avvalere del bonus ascensore nel 2024 si può detrarre il 75% solo tramite IRPEF in 5 quote annuali di pari importo. Possono fruire del bonus ascensori 2024 privati, aziende ed enti detentori di un immobile in cui installare o sostituire l'impianto di elevazione. In particolare: persone fisiche, lavoratori autonomi compresi; condomini, cooperative di abitazioni a proprietà indivisa e istituti autonomi per le case popolari; enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; società semplici; associazioni tra professionisti e soggetti con reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n.444 del 2022, la detrazione riguarda anche gli immobili di imprese e società "non utilizzati direttamente ma dati in locazione" nella misura in cui l'impresa o la società in questione abbia sostenuto spese, rimaste a suo carico, per gli interventi agevolabili. Nel caso del bonus ascensore condominio, dal 1° gennaio 2023 è necessario che la maggioranza dei partecipanti all'assemblea approvi i lavori in rappresentanza di almeno un terzo del valore millesimale dell'immobile (L.n.197/2022 art. 1, comma 365). Oltre alla detrazione IRPEF del 75%, per l'installazione o la sostituzione dell'ascensore si può usufruire di altre due agevolazioni fiscali: 1) bonus ristrutturazione al 50%, che consiste in una detrazione dall'IRPEF da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, valido fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche sia abbinato ai lavori di ristrutturazione della casa con limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare. 2) Superbonus valido nel caso in cui l'ascensore rientri tra i cosiddetti interventi trainati compresi nel piano di efficientamento energetico dell'edificio stabilito e approvato grazie a specifici interventi trainanti. Consiste nella detrazione del 70% per le spese sostenute nell'anno 2024, e del 65% per quelle sostenute nell'anno 2025. L'unica eccezione alla regola sono i lavori in aree terremotate dove vige ancora la possibilità di usufruire in maniera piena del superbonus 110%. Anche in questi casi, si tratta di detrazioni dall'IRPEF da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.Trattasi di bonus che non sono cumulabili.