Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 08 Aprile 2024
Categoria: Fisco e Tributi

Bonus edilizi: cronaca di una morte annunciata

Il D.L.  29.3.2024 n. 39, pubblicato sulla G.U. 29.3.2024 n. 74, denominato "beffardamente" - Decreto legge Agevolazioni - prevede l'ennesima serie di restrizioni in materia di bonus edilizi. Un'altra serie di lacci e lacciuoli che limitano sempre più il meccanismo della cessione del credito e che rendono difficile un reale godimento per i contribuenti in possesso di detti bonus.

Nello specifico si prevede l'estensione del "blocco" delle opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto in fattura", di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020, per gli interventi "edilizi" effettuati da IACP, cooperative ed enti del Terzo settore; la preclusione alla "remissione in bonis", ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.L. n. 16/2012, in relazione alle comunicazioni di opzione per interventi "edilizi", relative alle spese sostenute dal 2023, oltre alla previsione che le comunicazioni di opzione per interventi "edilizi" trasmesse dall'1.4.2024 al 4.4.2024 potevano essere sostituite soltanto entro il 4.4.2024 e non entro il 5.5.2024; l'introduzione dell'obbligo di comunicare l'ammontare delle spese sostenute nel 2024 e nel 2025 relative agli interventi di riduzione del rischio sismico o di riqualificazione energetica agevolati con il superbonus; il divieto di compensazione dei crediti d'imposta per bonus edilizi in presenza di ruoli scaduti superiori a 10.000,00 euro. 

A decorrere dunque dal 30.3.2024 - data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 -, non possono più optare per la cessione e lo sconto i soggetti beneficiari di cui alle lett. c), d) e d-bis) del co. 9 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, che risultano già costituiti alla data del 17.2.2023: si tratta in sostanza degli istituti autonomi case popolari (IACP) ed "enti equivalenti", di cui alla lett. c) del co. 9 dell'art. 119, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di cui alla lett. d) del co. 9 dell'art. 119 e delle ONLUS, degli Organismi di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla lett. d-bis) del co. 9 dell'art. 119.

Con il provvedimento 21.2.2024 n. 53159, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 16.3.2024 al 4.4.2024 il termine entro cui dovevano essere presentate telematicamente tutte le comunicazioni di opzione, di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020, con riguardo alle detrazioni spettanti a fronte di spese sostenute nell'anno 2023 e alle opzioni di cessione "differita" delle rate residue non ancora fruite a fronte di spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022. In relazione a queste comunicazioni, quindi, non è possibile aderire alla "remissione in bonis" successivamente al 4.4.2024 ed entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, nonché, per le comunicazioni di opzione, di cui all'art. 121 co. 1 del DL 34/2020, trasmesse dall'1.4.2024 al 4.4.2024, il termine ultimo per la loro sostituzione mediante procedura telematica è stato fissato al 4.4.2024 e non entro il 5.5.2024.

Infine, l'art. 4 co. 1 del Decreto che ci impegna, prevede un divieto di compensazione dei crediti d'imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo "sconto in fattura" per bonus edilizi, in presenza di ruoli scaduti. Il divieto opera in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 10.000,00 euro e per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Sembra quindi possibile compensare l'eccedenza: ad esempio, se il ruolo scaduto ammonta a 15.000,00 euro e il credito da compensare a 20.0000,00 euro, possono essere compensati 5.000,00 euro.

Questa inattesa stretta del Governo ha determinato un'assurda corsa contro il tempo, anche in considerazione delle festività appena trascorse, costringendo gli addetti ai lavori ad un intenso lavoro di monitoraggio e revisione delle pratiche in corso: migliaia di pratiche in corso non si sono potute portare a termine, generando insoddisfazione e sconforto tra gli operatori del settore e contribuenti. Le esigenze di bilancio su tutto anche sui diritti dei contribuenti e sul loro Statuto disatteso per l'ennesima volta e il nuovo corso che doveva essere inaugurato nei rapporti fisco-contribuente ancora non si intravede: che sia ancora di là da venire?.

Meditate contribuenti, meditate. 

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