Riferimenti normativi: Art.16 bis T.U.I.R.- Legge di bilancio n.145 del 30 dicembre 2018
Focus: Al fine di incentivare l'economia, la legge di bilancio 2019 ha prorogato le detrazioni fiscali introdotte dallo Stato, con la legge di bilancio n.205/17, a favore delle famiglie per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili, eseguiti nel 2018. La proroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2019 e spetta ai contribuenti che desiderano compiere interventi per migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione anche senza ristrutturazione.
Principi generali: Il bonus climatizzatori 2019 fa parte di queste nuove misure economiche con l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. Tale comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio. La detrazione per il risparmio energetico consente di beneficiare di uno sconto Irpef pari al 50% o al 65% della spesa sostenuta, in relazione alla tipologia di lavoro effettuato, percentuale che sale fino al 75% se riguarda lavori in condomìnio.
Soggetti che possono richiedere il bonus: possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti o meno nel territorio dello Stato, compresi i titolari di reddito di impresa. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali e personali di godimento sugli immobili che ne sostengano le spese. Le spese, dunque, possono essere sostenute per unità immobiliari residenziali o parti comuni di Condomìni.
Detrazioni fiscali: In particolare, l'acquisto e installazione di un climatizzatore che sia pompa di calore, ad integrazione o in sostituzione dell'impianto di riscaldamento già esistente, dà diritto al contribuente di detrarre la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi. Le detrazioni fiscali di cui il contribuente può beneficiare per l'istallazione o la sostituzione in un climatizzatore sono diverse a seconda che l'acquisto sia effettuato nell'ambito di una ristrutturazione edile o solo nell'ambito di un risparmio energetico.
L'agenzia delle Entrate, con risoluzione n.46/E del 18 aprile 2019,ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle spese idonee per richiedere l'ecobonus 2019 e ai limiti di spesa sostenibili per fruire dell'agevolazione fiscale. Per beneficiare dell'agevolazione è fondamentale che il pagamento sia tracciabile attraverso un bonifico bancario o postale in cui si è indicato il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la causale del versamento, la partita Iva del venditore presso cui è stato effettuato l'acquisto e a cui favore si effettua il pagamento. Le ricevute dei pagamenti e tutte le fatture d'acquisto devono essere conservate in quanto costituiscono la documentazione fiscale. Qualora il pagamento è stato effettuato con carte di debito o di credito devono essere conservate le fatture di acquisto e le ricevute dei pagamenti in cui dovrà essere indicata la natura, la quantità e la qualità dei beni e servizi acquistati.Tra gli adempimenti previsti vi è, inoltre, l'obbligo di comunicazione all'Enea delle spese effettuate; tale comunicazione deve essere fatta entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine lavori. La risoluzione stabilisce, altresì, che la mancata trasmissione dei dati all'Enea, per l'anno 2018, relativi agli interventi edilizi e tecnologici che beneficiano del bonus ristrutturazioni che compor-tano anche risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili,non fa venir meno il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui non si provveda all'adempimento.
Limiti di spesa: Requisito fondamentale per fruire della detrazione fiscale è il risparmio energetico. Nella dichiarazione dei redditi può essere portato in detrazione il costo sostenuto per la sostituzione degli impianti di climatizzazione con funzione riscaldante. In questo caso la detrazione Irpef, fruibile in dichiarazione dei redditi, sarà pari al 65% dei costi sostenuti per l'opera, ripartiti in 10 rate annuali di pari importo fino al tetto massimo di € 96.000 della spesa sostenuta. Si può usufruire, comunque, di una detrazione del 50%, fino ad un tetto massimo di € 96.000, anche in assenza di interventi edilizi di ristrutturazione, se si sostituisce un climatizzatore con uno nuovo senza funzione riscaldante. Invece, se è stato acquistato un climatizzatore a pompa di calore, per ristrutturazione edile si ha diritto ad una detrazione fiscale pari al 50% della spesa sostenuta, per importi non superiori a 96.000 euro, sia che l'acquisto sia stato fatto per la propria casa sia che sia stato fatto per la propria attività.
La legge di bilancio oltre agli incentivi fiscali del bonus su climatizzatori già dal 2018 ha introdotto un'altro beneficio cioè Iva agevolata al 10% sull'acquisto sia che si tratti di un climatizzatore nuovo per risparmio energetico che della sostituzione di quelli vecchi a pompa di calore. L'Iva agevolata al 10% si può applicare al solo costo dell'apparecchio e ai servizi come l'installazione, mentre alla rimanente spesa sostenuta si applica il 22% di Iva.