Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 16 Settembre 2024
Categoria: Fisco e Tributi

Bilanci semplificati a maglie larghe

Finalmente attuata la direttiva delegata n. 2023/2775/Ue del 17 ottobre 2023: lo strumento legislativo è il D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha alzato, tra l'altro, i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L'adeguamento prevede di tenere conto dell'inflazione registrata negli ultimi anni per calcolare i limiti dimensionali necessari alla redazione semplificata del prospetto di bilancio. Nello specifico, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state aumentate del 25% rispetto a quelle previgenti e arrotondate per approssimazione, mentre rimangono invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.

Modificando dunque l'art. 2435-bis comma 1 del Codice Civile, si stabilisce che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

-totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro – limite previgente 4.400.000 euro;

-ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro – limite previgente 8.800.000 euro;

-dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Modificando inoltre l'art. 2435-ter comma 1 del Codice Civile, si stabilisce altresì che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

-totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro – limite previgente 175.000 euro;

-ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro – limite previgente 350.000 euro;

-dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Infine, con riferimento al bilancio consolidato, è stato modificato l'art. 27 comma 1 del D.Lgs. n. 127/91, stabilendo che non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

-totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro – limite previgente 20.000.000 di euro;

-totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro – limite previgente 40.000.000 di euro;

-dipendenti occupati in media durante l'esercizio: . 

L'incremento dei limiti dimensionali determinerà, evidentemente, l'estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d'esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Le norme entreranno in vigore il 25 settembre 2024, ma non contengono alcuna norma di decorrenza; un'indicazione in tal senso potrà essere ricavata dall'art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva, dunque i limiti summenzionati potranno regolare le modalità di redazione dei bilanci per l'anno 2024.

Meditate contribuenti, meditate.