Inquadramento normativo: Artt. 718 e 720 c.c.
L'indivisibilità dei beni ereditari e la deroga al diritto del coerede a conseguire in natura la parte dei beni ereditari: Ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti. Tuttavia tale diritto può essere derogato in caso di "non divisibilità" dei beni o di beni non "comodamente" divisibili, ossia nell'ipotesi in cui i beni sono frazionabili materialmente sotto l'aspetto strutturale, senza, tuttavia, consentire la realizzazione di porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass. n. 3635/2007, richiamata da Cass., n 11856/2021). In questi casi, ciascun condividente potrà chiedere l'attribuzione dell'intero. L'istanza di attribuzione costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello (Cass., n. 3497/2019, richiamata da Cass., n. 18954/2021 ).
L'accertamento della natura di beni ereditari divisibili e non: Al fine di verificare se i beni ereditari siano o meno divisibili occorrerà effettuare un'indagine sulla possibilità di ripartire il bene, nella sua attuale consistenza e destinazione senza realizzare porzioni omogenee,. E ciò in considerazione del fatto che il diritto del condividente a una porzione in natura dei beni compresi nelle categorie degli immobili, dei mobili e dei crediti in comunione:
- non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla medesima categoria (Cass., nn. 9282/2018; 7961/2003; 1738/2002, richiamate da Cass.. n. 11873/2021),
- consiste nella proporzionale divisione dei beni rientranti nelle suddette tre categorie, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti (Cass., nn. 9282/2018; 7961/2003; 1738/2002, richiamate da Cass.. n. 11873/2021).
Ne discende che sarà il giudice di merito ad accertare se il diritto della parte sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure per mezzo dell'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio.
Questo accertamento darà luogo a un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salvo che il ricorrente deduca l'omesso esame di un "fatto storico" di portata decisiva inerente all'aspetto strutturale del singolo bene, tale da giustificarne il frazionamento attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, nonché idoneo a consentirne il mantenimento della pregressa funzionalità, senza alcun sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni apportate proporzionalmente al valore dell'intero (Cass., nn. 9282/2018; 7961/2003; 1738/2002, richiamate da Cass.. n. 11873/2021).
La scelta del giudice del coerede in caso di assegnazione di bene non comodamente divisibile: Nell'ipotesi di beni non comodamente divisibili sarà il giudice a scegliere il condividente cui assegnarli. Tale scelta rientra nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito che si configura in un tipico apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato ( Cass. nn. 24832/2018; 16376/2014, . 21319/2010, richiamate da Cass., n. 11856/2021).
Vendita all'incanto beni ereditari nn divisibili: Nel caso di bene non divisibile o non comodamente divisibile, se nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero, si potrà ricorrere alla vendita all'incanto quale rimedio residuale (Cass., n. 11641 del 2010, richiamata da Cass., n. 19799/2021). Inoltre, nell'ipotesi dell'immobile indivisibile, deve escludersi nella divisione il criterio del sorteggio (Cass., n. 19799/2021).