Di Giulia Zani su Martedì, 09 Giugno 2020
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Bancarotta impropria da reato societario

Con la sentenza in commento, la n. 16968 depositata lo scorso 4 giugno, la quinta sezione della Corte di Cassazione ha tracciato la differenza che sussiste tra il reato di bancarotta documentale e quello di bancarotta impropria da reato societario.

Nel caso di specie era stato ipotizzato a carico dell'imputato un reato di bancarotta documentale per aver egli falsificato le scritture contabili e in particolare il bilancio societario. 

La Corte precisa che il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" previsti dalla norma di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2.

Di rimando ha osservato che le omissioni nei bilanci possono integrare solo, ove ne ricorrano tutti i presupposti, il reato di bancarotta impropria da reato societario. 

 Ne consegue che, con riguardo a tali fattispecie delittuose, deve essere data la prova – da parte della pubblica accusa – sia del nesso causale tra la falsificazione del bilancio e il dissesto sia del dolo di provocare con tale azione la diminuzione della garanzia dei creditori.

Con riguardo alla bancarotta impropria da reato societario, infatti, l'art. 2621 c.c. richiede una volontà protesa al dissesto.

Tale forma di dolo è da intendersi non come intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.

Mancando tale prova, la Corte ha accolto il ricorso del ricorrente, ha cassato la sentenza ha rinviato la questione per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello. 

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