Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 27 Febbraio 2019
Categoria: Legge e Diritto

Bagagli persi, senza dichiarazione di interesse danni patrimoniali e non risarciti entro certi limiti

Con ordinanza n. 4996 del 21 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in riferimento ai viaggi aerei internazionali, la compagnia è responsabile dello smarrimento del bagaglio nei limiti risarcitori stabiliti dall'art. 22 Convenzione di Montreal del 28/05/1999, ratificata in Italia con la Legge n. 12/2004. Tali limiti trovano applicazione nei confronti di qualsiasi tipo di danno subito dal passeggero, e quindi sia in caso di danno patrimoniale che in caso di danno non patrimoniale. Per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore, l'utente deve fornire una speciale dichiarazione di interesse alla consegna.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

Il ricorrente ha agito in giudizio contro la compagnia aerea per ottenere i danni patrimoniali e non dallo stesso subiti a causa dello smarrimento, in occasione di un volo internazionale, della sua valigia contenente i rulli dell'opera cinematografica che avrebbe dovuto presentare ad un festival cinematografico. In primo grado, l'autorità giudiziaria adita ha accolto parzialmente la domanda. La decisione del Tribunale, quindi, è stata impugnata dal ricorrente dinanzi alla Corte d'Appello, la quale non ha accolto la richiesta del passeggero, osservando che il vettore aereo, nei casi di smarrimento del bagaglio, ha una limitata responsabilità risarcitoria, ex art. 22, secondo comma, della Convenzione di Montreal. Una limitazione, questa, operante «con riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero, non solo nella componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza della lesione grave dei diritti inviolabili della persona».

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione in quanto il ricorrente, non condividendo il provvedimento del Giudice d'appello, ha ritenuto erronea l'interpretazione dell'art. 22 su citato operata da quest'ultimo.

In buona sostanza, secondo la Corte territoriale, il limite risarcitorio previsto da questa norma vale sia per il danno patrimoniale, che non patrimoniale, mentre secondo il ricorrente esso concerne solo il primo tipo di pregiudizio. Con l'ovvia conseguenza che il danno non patrimoniale subito dal ricorrente, a suo dire, non avrebbe dovuto essere contenuto entro i limiti su enunciati.

Ripercorriamo i punti salienti della decisione dei Giudici di legittimità nella fattispecie in esame.

La decisione della SC.

Innanzitutto, la Corte di cassazione parte dall'esame della normativa applicabile al caso di specie, ossia la Convenzione di Montreal. L'art. 17 di tale convenzione «distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di "morte e lesione dei passeggeri" (comma 1) e dei "danni ai bagagli" (comma 2), contemplando in quest'ultima ipotesi una specifica e autonoma [...] responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi». Questa disciplina, poi, va coordinata con quella dettata dal successivo art. 22, comma 2, il quale fissa chiaramente i limiti risarcitori nel caso di trasporto di bagaglio e di smarrimento, distruzione o furto di esso. Secondo i Giudici di legittimità, questi limiti vanno rispettati a prescindere dalla natura di danno subito. In punto, richiamano anche l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in virtù del quale, nell'ipotesi di perdita del bagaglio «la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati» (Cass. n. 14667/2015).

In buona sostanza, a parere dei Giudici di legittimità, la decisione della Corte d'appello è corretta, avendo la stessa applicato «la nozione omnicomprensiva di danno cui si riferisce la norma di cui all'art. 22, secondo comma, della Convenzione di Montreal». Al fine di superare questo limite, il ricorrente avrebbe dovuto rilasciare la dichiarazione speciale di interesse al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tali ipotesi, la compagnia aerea sarebbe stata tenuta al risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dichiarata. Questo, tuttavia, non può trovare attuazione nella questione in esame dato che la dichiarazione innanzi enunciata non è stata rilasciata. Ne consegue che, nel caso di specie, la responsabilità risarcitoria del vettore non va oltre quanto statuito dalla disposizione di cui sopra. Ai fini che qui interessano, va detto anche che il fatto che i limiti fissati dall'art. 22 riguardano qualsiasi tipo di danno non è in contrasto con i principi costituzionali in quanto il sistema di limitazione della responsabilità così come disciplinato dalla predetta norma, da un lato i) tutela le compagnie aeree da eventuali richieste di risarcimenti illimitati di danni non patrimoniali conseguenti dallo smarrimento dei bagagli e dall'altro ii) tutela i passeggeri che possono chiedere di essere risarciti per danni di valore superiore al limite risarcitorio in esame, rilasciando l'apposita dichiarazione di interesse alla consegna. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità, ritenendo infondate le doglianze del ricorrente, hanno confermato la decisione della Corte d'appello. 

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