Di Anna Sblendorio su Domenica, 18 Gennaio 2026
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Avvocato vincitore di concorso. Cancellazione dall'albo e profili previdenziali

   Fonte: https://www.cfnews.it/

In questo articolo analizzeremo le conseguenze sul piano deontologico e previdenziale nel caso un cui un avvocato vinca un concorso pubblico, incompatibile con l'esercizio della professione.

In particolare, gli interrogativi più ricorrenti sono i seguenti:

Obbligo di cancellazione dall'albo

In linea generale, l'articolo 6, comma 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia prevede che: "Nel caso in cui il dipendente abbia diritto ad iscriversi ad albi professionali, la relativa iscrizione deve essere comunicata al superiore gerarchico, a meno che non abbia costituito requisito essenziale per l'ingresso o per la progressione all'interno dell'amministrazione" (B.U. Ministero Giustizia n. 20 pubblicato il 31 ottobre 2023).

Con particolare riferimento all'iscrizione all'albo degli avvocati, occorre rammentare che, poiché l'art.18 della L. n.247/2012 stabilisce l'incompatibilità della professione di avvocato "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato", la sussistenza di detta condizione di incompatibilità preclude l'iscrizione all'albo (art.17, comma 1, lett. e L. 247/2012). Ne discende che gli avvocati vincitori di concorso per assunzione a tempo indeterminato, prima di assumere servizio presso l'Amministrazione giudiziaria, devono poter comprovare di aver presentato istanza di cancellazione dal relativo albo professionale. 

 Rimborso dei contributi soggettivi versati

Cassa Forense ha escluso il diritto dell'avvocato al rimborso dei contributi soggettivi versati nel caso di cancellazione dall'albo per sopravvenuta incompatibilità per essere risultato vincitore di concorso come dipendente nella Pubblica Amministrazione. Infatti, Cassa Forense ha rammentato l'abolizione dell'art.21 della L. n.576/1980, che attribuiva il diritto di ottenere il rimborso dei contributi a coloro che cessavano dalla iscrizione alla cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione.

Ne discende che il professionista che, cancellandosi da Cassa Forense, non abbia maturato l'anzianità previdenziale necessaria per il trattamento pensionistico di vecchiaia (35 anni), al compimento dei 70 anni di età

Ricongiunzione

In particolare, in caso di cancellazione dall'Albo/Cassa, per non perdere gli anni di contribuzione versati alla Cassa Forense, l'avvocato può avvalersi dell'istituto della ricongiunzione degli anni contributivi. Tale istituto è potenzialmente oneroso, in quanto consente il trasferimento presso un'unica gestione previdenziale delle diverse posizioni contributive, dietro versamento della c.d. riserva matematica.

 Pertanto, il professionista che si cancella dagli Albi e dalla Cassa può chiedere di ricongiungere i contributi versati in Cassa con la nuova gestione previdenziale presentando a quest'ultima la relativa domanda. Una volta presentata la domanda, spetta al nuovo Ente previdenziale procedere alla lavorazione dell'iter istruttorio e alla determinazione dell'eventuale onere dovuto.

Come viene determinata l'anzianità contributiva?

Al momento del calcolo di ricongiunzione ex L. 45/90 l'anzianità contributiva deve essere determinata

Diritto alla pensione di invalidità

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'avvocato che procede alla cancellazione da Cassa Forense per passaggio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione con contratto a tempo determinato, sia titolare di pensione di invalidità, egli non perde il diritto alla predetta pensione, in quanto la pensione di invalidità concessa dalla Cassa in via definitiva continua a essere corrisposta anche in caso di cancellazione dagli Albi e dalla Cassa.

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