Di Elsa Sapienza su Venerdì, 05 Agosto 2022
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Avvocato specialista…la storia infinita.

Come è noto la G.U. di sabato 12 dicembre 2020 pubblicava il Decreto del Ministero della Giustizia I ottobre, n. 163 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), con vigore al 27 dicembre.

Il D.M. n. 144/2015, statuiva che commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito, ma il nuovo D.M. lo abroga.

Ma come si diventa  avvocato specialista? Innanzitutto, il titolo può riguardare non più di due dei seguenti settori di specializzazione:

Nei settori civile, penale, amministrativo, il titolo di specialista si acquisisce a seguito: della frequenza con profitto dei percorsi formativi, ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione, in conformità alle disposizioni del nuovo regolamento.

L'art. 5 del D.M. del 2015, statuisce che i consigli dell'ordine formano e aggiornano gli elenchi degli avvocati specialisti sulla base dei settori di specializzazione e li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica. A tale disposto la nuova disciplina ha aggiunto la facoltà, in capo all'avvocato specialista, di chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi, sino a un massimo di tre per ciascun settore.

 La struttura del colloquio, già disciplinato dall'art. 6, c. IV, della disciplina del 2015, viene parzialmente modificato:

L'art. 8 del D.M. del 2015, al comma I statuisce che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

Il D.M. del 2015, al comma I dell'art. 14, chiarisce che l'avvocato che ha conseguito nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore dello stesso, un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica (conforme ai criteri ex art. 7, c. 12 del medesimo D.M., ovvero dal CNF, dai COA o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (di cui all'art. 35, c. I, lett. s), L. n. 247/2012 ), può chiedere al CNF il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. Secondo il nuovo D.M., detta disposizione si applica anche a coloro che hanno conseguito, nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore del nuovo D.M. (quindi, dal 27.12.2015), un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal medesimo art. 14, c. I. 

 Ulteriore previsione del comma III dell'art. 2 riguarda il fatto che, il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal CNF anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione, individuati dal decreto in parola.

Ed è proprio in merito a tale punto del regolamento che è intervenuto il Tar del Lazio con la sentenza n. 10834/2022 del 1° agosto scorso, che ha affermato l'illogicità del Dm il quale discrimina i professori rispetto ai dottori di ricerca, chiedendo solo per i primi la valutazione aggiuntiva di una commissione, mentre i titolari dei dottorati di ricerca non devono svolgere ulteriori verifiche per essere considerati specialisti.

E' stato quindi ritenuto illegittimo il regolamento nella parte in cui non prevede che il titolo possa essere conferito anche ai professori ordinari nei relativi settori di specializzazione essendo illogico per il Tar nella misura in cui si consente il conseguimento del titolo di avvocato specialista al dottore di ricerca, ossia colui che è dotato delle "competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione", negando la medesima possibilità al professore ordinario che ha raggiunto la "piena maturità scientifica" e che  dimostra una maggiore competenza scientifica nel settore.

Pertanto, è stato accolto il ricorso disponendo l'annullamento dell'articolo 2, comma 3 Dm 163/2020, in quanto illegittimo nella parte in cui non prevede che il titolo di avvocato specialista possa esser conferito dal Cnf anche ai professori ordinari nei relativi settori di specializzazione. 

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