Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 12 Gennaio 2020
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Avvocati: sino al 16 gennaio le domande per richiedere il contributo spese per concessione mutuo

Spese concessione mutuo per l'acquisto di prima casa o primo studio professionale e bando per la relativa assegnazione

Chiedere un mutuo per l'acquisto di un immobile da destinare a prima casa o a primo studio professionale è un momento importante nella vita di un avvocato. Soprattutto perché, come per ogni libero professionista, le entrate economiche di un avvocato sono sempre aleatorie. Egli, spesso, non può contare su una retribuzione mensile fissa, come i lavoratori dipendenti. Per questo motivo tutto ciò che agevoli economicamente un libero professionista costituisce un'iniziativa positiva. A tal proposito, il regolamento della Cassa forense per l'erogazione dell'assistenza ha previsto delle iniziative a favore della generalità degli iscritti, quali le agevolazioni per la concessione dei mutui [1]. In attuazione di tale erogazione è stato indetto il bando per chiedere un contributo per le spese inerenti alla concessione di mutui. Tale bando è reperibile su http://www.cassaforense.it/media/8103/bando-n-12-2019.pdf.

Vediamo di cosa si tratta.

Il contributo erogabile

I contributi erogabili, fino a esaurimento dell'importo complessivo di € 550.000,00: 

Le spese rimborsabili sono:

Requisiti di partecipazione

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, è necessario:

«Sono esclusi coloro che hanno percepito la provvidenza in forza del bando indetto per l'anno 2018 ».

La domanda di partecipazione e la graduatoria

La domanda di partecipazione al bando in questione:

«Le domande prive di sottoscrizione o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione».

Una volta spirato il termine per la presentazione della domanda o per la sua regolarizzazione, la Cassa forense pubblicherà «l'elenco dei beneficiari senza indicazione del nominativo ma con codice meccanografico/numero di protocollo domanda».

Note

[1] Art. 14, lett a5, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza. 

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