Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 04 Aprile 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Avvocati: quando sussiste il divieto di cancellazione dall'albo?

Il divieto di cancellazione dall'albo e la sua ratio

Il divieto di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense, per gli iscritti, sussiste quando questi sono sottoposti a un procedimento disciplinare [1]. La ratio di tale divieto sta nel fatto che si vuole evitare che il professionista inquisito «possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) e opera dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) fino alla definizione del procedimento stesso (CNF, n. 193/2019). Nel rispetto di tale ratio, poiché la trasmissione dell'esposto al CDD non è istantanea ma presuppone il compimento di una serie di atti necessari (l'invito all'iscritto a presentare deduzioni difensive al CDD e la redazione di una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'incolpato da trasmettere unitamente all'esposto), non osta all'operatività del divieto in parola la semplice materiale presentazione nelle more della domanda di cancellazione (che a sua volta impone adempimenti procedurali), rilevando piuttosto il momento della relativa trattazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA)» (CNF, n. 207/2019). Il divieto in questione non viene meno quando, in pendenza del procedimento disciplinare, l'avvocato sottoposto a procedimento penale, in questo, ottenga un provvedimento di assoluzione. In tali ipotesi, permane l'interesse del CDD ad accertare, nonostante l'iscritto sia stato assolto, la rilevanza della sua condotta sul piano disciplinare. 

E ciò anche quando il professionista abbia ottenuto un'assoluzione "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto" in quanto «è pur sempre necessario che l'insussistenza della responsabilità venga dichiarata dall'organo procedente. Nelle altre ipotesi di assoluzione resta nella competenza dell'organo disciplinare "verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile"» (CNF n. 80/2013 richiamato da CNF, parere n. 35/2017).

Il divieto di cancellazione opera anche nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia presentato domanda di trasferimento da un COA o un altro e il COA di appartenenza abbia trasmesso gli atti al Consiglio di Disciplina per delle condotte poste in essere dall'iscritto rilevanti sul piano disciplinare. Tale operatività dipende dal fatto che «il procedimento di trasferimento si perfeziona necessariamente con apposita deliberazione di cancellazione dall'albo, e cioè con un atto che la legge vieta di adottare» in pendenza di un procedimento disciplinare (CNF, n. 23/2017).

Casi in cui è escluso il divieto di cancellazione

L'assolutezza del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare «conosce talune eccezioni se entra in conflitto con interessi pubblici concorrenti» (CNF parere n. 37/17, richiamato da CNF, parere n. 91/2017).

Ne consegue che detto divieto non opererà nell'ipotesi di sopravvenuta:

Note

[1] Art.17, comma 16, Legge n. 247/2012:

«[...] Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 58». 

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