Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 05 Dicembre 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati: quando plurime iniziative giudiziali nei confronti della controparte costituiscono illecito disciplinare?

Pluralità di azioni nei confronti della controparte

L'avvocato nell'esercizio della professione forense «non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda a effettive ragioni di tutela della parte assistita» [1]. Ove fosse posto in essere tale comportamento, questo assumerebbe rilevanza deontologica e sarebbe suscettibile di essere sanzionato con la censura. La responsabilità disciplinare di una siffatta condotta non viene meno per il solo fatto che sia possibile una successiva riunione dei procedimenti instaurati con le plurime iniziative giudiziali su citate in quanto detta responsabilità può emergere anche in presenza di un contegno processualmente consentito o comunque non censurato (CNF, sentenza n. 116/2019). «Ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare in esame, infatti, non sono necessari il dolo o la colpa, ma è:

Con l'espressione "iniziative giudiziali" ci si riferisce «a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale» (CNF, sentenza n. 236/2017). 

Esclusione della rilevanza deontologica della violazione del divieto di intraprendere iniziative giudiziali plurime nei confronti della controparte

Si esclude che la proposizione da parte dell'avvocato di diverse domande assimilabili per causa petendi e petitum costituisca violazione del divieto in esame se le predette domanda sono presentate per conto di soggetti diversi e in tempi differenti. E ciò in considerazione del fatto che «l'esercizio di autonome azioni volte a esercitare singoli diritti tutelabili da plurimi individui non configura di per sé comportamento vessatorio» (CNF, sentenza n. 148/2017). Non rileva sul piano deontologico, inoltre, il comportamento dell'avvocato che richieda plurimi pignoramenti se tale richiesta sia corrispondente alle effettive ragioni di tutela della parte assistita o riguardi il credito professionale (CNF, sentenza n. 65/2018).

Il divieto di intraprendere iniziative giudiziali plurime in danno della controparte nella prassi

Si ritiene che:

Note

[1] Art. 66 codice deontologico forense:

«1. L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. 2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura». 

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