Il diritto al compenso dell'avvocato
Quando si parla della professione forense, la questione del diritto al compenso dell'avvocato è sempre un argomento che fa discutere. Sebbene all'avvocato sia consentito chiedere, nel corso del rapporto professionale, la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, per tale diritto sussistono dei limiti. In buona sostanza:
- tali anticipi devono essere «commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico» [1];
- l'avvocato ha il dovere di consegnare al cliente, che ne faccia richiesta, la nota dettagliata dell'imputazione dei su indicati pagamenti e degli acconti dallo stesso ricevuti (CNF, n. 96/2013).
La violazione dei doveri in esame costituisce un comportamento rilevante dal punto di vista deontologico.
Nel caso in cui, poi, il cliente sia stato ammesso al gratuito patrocino, l'avvocato nominato e iscritto negli appositi elenchi non deve chiedere, né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge che disciplina il gratuito patrocino. La violazione di tale dovere costituisce un illecito e «comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno».
La richiesta del compenso nella prassi
È stato ritenuto che:
- «costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, in violazione dell'art. 85 DPR n. 115/2002, richieda un compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, a nulla rilevando i) [...] la successiva revoca dell'ammissione al patrocinio da parte del magistrato competente ex art. 112 co. 1 lett. b DPR su citato» (CNF, n. 240/2017, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=37286), ii) la circostanza che il professionista non fosse a conoscenza dell'ammissione al beneficio stesso (CNF, n. 150/2017, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=36612);
- «l'avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto(Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto circa € 25.000 per un separazione personale dei coniugi)» (CNF, n. 16/2019, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=70219);
- se il cliente non paga spontaneamente il compenso dell'avvocato, il professionista può richiedere un compenso maggiore rispetto a quello pattuito. Tale facoltà potrà essere esercitata dall'avvocato solo nell'ipotesi in cui la maggiorazione sia stata specificatamente prevista e individuata nell'importo e in mancanza di tempestivo integrale pagamento della somma richiesta (CNF, n. 226/2018, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=69870);
- costituisce un comportamento deontologicamente rilevante, la richiesta dell'avvocato avente ad oggetto il pagamento di un compenso nella misura massima senza che detta richiesta sia giustificata dall'esercizio di un'attività professionale caratterizzata da particolare difficoltà (CNF. n. 209/2018, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=69661);
- «il compenso per l'attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale ratione temporis vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all'effettiva valenza professionale espletata. In particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo [...] solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa» (CNF, n. 23/2018, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=37598);
- costituisce illecito deontologico, il comportamento dell'avvocato che subordini la tutela dei diritti dell'assistito al pagamento del proprio compenso. In buona sostanza, il professionista non può rifiutarsi, senza un congruo preavviso, di svolgere l'attività professionale nell'interesse del cliente, per il solo fatto che quest'ultimo non abbia eseguito il pagamento. E ciò in considerazione del fatto che detta condotta intgrerebbe una violazione dei doveri connessi all'esercizio dell'attività professionale (CNF, n. 59/2016, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=34557).
Note
[1] Art. 29 Codice deontologico forense:
«1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico. 2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata. 3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto. 4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere. 5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva. 6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto. 7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita».