Di Rosalba Sblendorio su Venerdì, 27 Maggio 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Avvocati: quando i rapporti con la stampa e la TV violano il divieto di accaparramento della clientela?

L'avvocato può fornire informazioni sulla propria attività professionale anche a mezzo stampa. Tuttavia, nei rapporti con gli organi di stampa, il professionista deve sempre rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza perché deve tener conto sempre della natura e dei limiti caratterizzanti l'obbligazione sottesa all'attività forense. Per tal verso l'avvocato:

La violazione di tali doveri costituisce illecito disciplinare suscettibile di sanzione. E ciò in considerazione del fatto che il rapporto cliente e avvocato non è solo un rapporto privato di carattere libero-professionale perché l'attività forense ha valenza pubblicistica e, per questo, può anche sfuggire alla logica di mercato (Cass. civ. Sez. Unite, n. 9861/2017). 

Se è suscettibile di sanzione disciplinare il comportamento dell'avvocato che supera i limiti suddetti, a maggior ragione è sanzionabile la condotta del professionista che:

In tali casi, si tratta di comportamenti finalizzati all'accaparramento della clientela, condotta vietata nel nostro ordinamento forense.

Ma qual è la ratio di tale divieto?

La ratio di tale divieto è rinveniente nel fatto che l'acquisizione di nuovi clienti non può essere il solo scopo dell'attività forense perché, se così fosse la condotta dell'avvocato, sarebbe suscettibile di disvalore deontologico perché attuata con modalità non conformi a correttezza e decoro (CNF, n 244/2017). 

Ne consegue, pertanto, che, ove un avvocato ponga in essere i comportamenti su descritti, il Consiglio dell'Ordine, all'esito del procedimento disciplinare, potrebbe applicare la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense sino a quattro mesi (Cass. civ. Sez. Unite, n. 5420/2021).

Un provvedimento che, se impugnato, potrebbe essere confermato dal Consiglio nazionale forense e quindi ricorribile in Cassazione.

In quest'ipotesi, l'avvocato ricorrente:

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