Di Rosalba Sblendorio su Venerdì, 15 Luglio 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Avvocati: qual è il valore della parcella?

La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità per via dell'iscrizione all'albo del professionista, e, pertanto, ove manchino contestazioni, essa non può essere disconosciuta dal giudice relativamente alle voci ivi contenute (Cass. S.U. n. 14699/2010).

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24387 del 9 settembre 2021.

Ma analizziamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente è un avvocato che ha agito in giudizio nei confronti di due suoi clienti per ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati a seguito della prestazione. La sua domanda è stata rigettata in quanto è stata rilevata l'impossibilità di riferire le attività di cui alla parcella versata in atti a entrambi i clienti. Contro la decisione del giudice di primo grado, il ricorrente ha proposto appello. Il giudice di secondo grado, pur riconoscendo il rapporto professionale intercorso tra le parti, ha ritenuto di ridurre l'importo indicato in parcella.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria. 

La decisione della SC

Innanzitutto i Giudici di legittimità richiamano il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in forza del quale la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice (Cass. S.U. n. 14699/2010). Tuttavia, il giudice:

Tanto premesso, tornando al caso di specie, la Corte di Cassazione ritiene che nella vicenda in esame, il giudice d'appello abbia correttamente applicato i suddetti principi, evidenziando che i clienti appellati hanno contestato il diritto a un ulteriore compenso da parte del ricorrente; contestazione, questa, che ovviamente ha investito anche la correttezza della quantificazione delle somme dovute. La sentenza impugnata, infatti, pur confermando lo svolgimento da parte del professionista delle attività riportate nella notula, ha correttamente:

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata. 

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