Resta ininfluente la dichiarazione di prescrizione dell'azione disciplinare relativamente a una delle molteplici condotte contestate all'avvocato dal CDD. E ciò in considerazione del fatto che le condotte vanno globalmente considerate. Ne consegue che, in sede di impugnazione, la sanzione irrogata non va ridotta ove adeguata alla valutazione complessiva dell'entità degli illeciti.
Questo è quanto ha statuito il Consiglio nazionale forense (CNF), con decisione n. 57 del 13 maggio 2022 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-57.pdf).
Ma vediamo nel dettaglio la questione.
I fatti del procedimento
Il procedimento disciplinare trae origine dalla denuncia inoltrata da un avvocato sia alla Procura della Repubblica sia al COA con la quale l'esponente ha denunciato di essere vittima da anni di infondate denunce penali e disciplinari da parte del collega ricorrente, tutte connesse e conseguenti a controversie civili che hanno visto contrapposti l'assistita dell'esponente e l'avvocato ricorrente, aventi ad oggetto questioni relative all'uso di spazi condominiali nell'immobile da entrambi abitato. È accaduto che l'incolpato è stato ritenuto responsabile delle violazioni deontologiche contestate e gli è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi sei.
Avverso la decisione il ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione dinanzi al CNF, chiedendo in via preliminare il proprio proscioglimento e in subordine l'annullamento del provvedimento per sopravvenuta prescrizione dell'azione disciplinare.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità adita.
La decisione del CNF
Il ricorrente si duole, tra gli altri motivi, del fatto che è sopravvenuta la prescrizione dell'azione disciplinare.
Secondo il CNF, detta eccezione è corretta in quanto al caso di specie è applicabile la disciplina previgente dettata dall'art. 51 RDL 1378/1933 trattandosi di illeciti commessi in epoca antecedente l'entrata in vigore della L. 247 del 31.12.2012. Per costante giurisprudenza sia del CNF che della Corte di Cassazione SS.UU, […] "il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza" (Cassazione SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021, Cassazione SS.UU sentenza n. 1609 del 24 gennaio 2020; CNF sentenza n. 81 del 28 aprile 2021). Premesso ciò, il CNF ritiene necessaria verificare se nella fattispecie siano intervenuti atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione che la giurisprudenza […] ha individuato (nel silenzio della previgente normativa) fra gli altri nell'atto di apertura del procedimento, nella formulazione del capo di incolpazione, nel decreto di citazione a giudizio per il dibattimento e in generale in tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (CNF sentenza del 6 novembre 2017, n. 162).
Orbene, dall'istruttoria è emerso che la notifica di apertura del procedimento disciplinare con approvazione di uno dei capi di incolpazione è intervenuta in una data in cui è risultato decorso il quinquennio prescrizionale. Per gli altri illeciti contestati, invece, secondo il CNF, resta fermo il riconoscimento pieno circa la loro sussistenza. Ciò comporta la conferma della sanzione irrogata. Detta sanzione, infatti, ad avviso del CNF, non va ridotta in quanto resta ininfluente la dichiarazione di prescrizione di una delle molteplici condotte contestate, che devono essere comunque globalmente considerate e rispetto alle quali il CDD ha dato conto in motivazione della loro gravità.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio Nazionale Forense ha:
- dichiarato l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare rispetto a uno degli illeciti contestati;
- ha rigettato, per il resto, il ricorso.