Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 19 Febbraio 2022
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati, omesso invio Modello 5: termine prescrizionale dei contributi previdenziali aperto

"La prescrizione, in caso di mancato adempimento degli obblighi previdenziali, inizia a decorrere dal momento in cui la Cassa è in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi, ossia dal momento della trasmissione del Modello 5" (in senso conforme Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 59 del 21 aprile 2011). In caso di omissione o tardivo adempimento, il termine prescrizionale resta aperto.

Questo ha ribadito il Consiglio nazionale forense con decisione n. 177del 25 ottobre 2021 (https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-177.pdf).

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame del Cnf.

I fatti del procedimento

L'avvocato ricorrente è stato destinatario della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi tre per:

Il ricorrente ha impugnato detto provvedimento sanzionatorio, eccependo che: 

Il caso, così, è giunto dinanzi al Cnf.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione del Cnf

In forza dell'art. 19 della legge 576/1980, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali (ridotto a cinque anni dall'art. 3 comma 9 lett. b della legge n. 335/1995) decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione redittuale. Ne consegue che fino a quando non sia adempiuto l'obbligo di trasmissione del Modello 5, il termine non inizia sostanzialmente la sua decorrenza. Sul punto si veda altresì la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 79 del 1 giugno 2011 che ha affermato anche in sede disciplinare il principio in base al quale "la prescrizione, in caso di mancato adempimento degli obblighi previdenziali, inizia a decorrere dal momento in cui la Cassa è in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi, ossia dal momento della trasmissione del Modello 5" (in senso conforme Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 59 del 21 aprile 2011). Diverso è invece il regime della prescrizione con riferimento alla potestà sanzionatoria della Cassa di Previdenza per cui la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "in caso di omessa o infedele comunicazione dei dati reddituali dell'avvocato, il termine quinquennale di prescrizione dell'esercizio della potestà sanzionatoria da parte di Cassa Forense decorre dal compimento del tempo concesso all'iscritto per assolvere all'obbligo stesso di comunicazione " (Cassazione civile, sezione lavoro, 28.10.2019 n. 27509). 

Da quest'orientamento si deduce che il termine di prescrizione dei contributi dovuti all'ente previdenziale inizia a decorrere dall'invio del Modello 5. In caso di omissione o taridvo adempimento, detto termine resta aperto e, quindi, decorre solo dall'adempimento tardivo dell'obbligo di trasmissione. Per quanto riguarda la prescrizione della potestà sanzionataria, invece, essa matura a partire dalla scadenza del tempo concesso all'iscritto per assolvere all'obbligo. Orbene, tornando al caso di specie, l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata innforza di quanto sin qui detto. Con riguardo al capo della incolpazione relativo alla comunicazione al COA di notizie non veritiere, è emerso che il ricorrente ha affermato di aver inviato al COA attestazione dei propri dati reddituali ai fini della regolarizzazione del Modello 5, senza aver fornito prova della trasmissione a Cassa forense. Tale circostanza è stata smentita dalla Cassa previdenziale che, con una nota ha informato, l'organismo disciplinare della persistenza dell'inadempimento agli obblighi di comunicazione da parte dell'avvocato. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Cnf ha ritenuto che: