Di Anna Sblendorio su Sabato, 18 Maggio 2024
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati. Obbligo di aggiornamento professionale, esonero e modalità di fruizione

Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

L'art.11 L. professionale n.247/2012 prevede l'obbligo dell'avvocato "di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia".

Ne deriva che l'obbligo di formazione continua mira a tutelare la collettività, garantendo la qualità e la competenza dell'iscritto all'albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Ciò risulta chiaro anche dal disposto di cui all'art.15 codice deontologico forense a norma del quale "l'avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente". L'obbligo di formazione continua trova il suo presupposto, quindi, nel dovere di competenza di cui all'art.14 codice deontologico forense, la cui finalità è quella di garantire alla parte assistita che l'avvocato che accetta l'incarico conferitogli possieda quella preparazione professionale acquisita attraverso la regolare frequenza delle attività di aggiornamento.

La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua è sanzionabile sul piano disciplinare. Con sentenza n.211 dell'11 novembre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto la correttezza della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di due mesi irrogata dal CDD nei confronti di un avvocato che, in violazione dell'art.15 cdf, non ha raggiunto il numero minimo di crediti previsto in tre trienni formativi consecutivi.

   Esonero dall'obbligo formativo

A norma del secondo comma del suddetto art.11 sono esentati dall'obbligo di formazione continua:

Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che possono ritenersi esonerati dall'obbligo formativo, per il periodo della sospensione, anche gli avvocati sospesi obbligatoriamente ex lege per effetto della loro assunzione alle dipendenze dell'Ufficio per il processo. Ciò in quanto la sospensione obbligatoria prevista dall'art.11, comma 2 bis, del D.L. n.80/2021 per l'avvocato assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo è equiparabile, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, alla sospensione obbligatoria di cui all'art.20 L. n.247/2012 (Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 19 aprile 2024).

L'obbligo formativo in modalità FAD per l'anno 2024

Il terzo comma dell'art.11 succitato attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere di stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi. Durante il periodo dell'emergenza COVID 19 è sorta la necessità di organizzare la formazione degli Avvocati osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute. Conseguentemente il Consiglio Nazionale Forense ha concesso negli ultimi anni la possibilità di acquisire i crediti previsti integralmente in modalità di formazione a distanza (FAD). 

 Con delibera n.237 del 14 dicembre 2023 il Consiglio Nazionale Forense, riflettendo sulla possibilità di fruizione della formazione continua attraverso la modalità FAD, ha constato che tale modalità comporta dei vantaggi anche al di là dell'emergenza sanitaria, dal momento che non solo è in grado di rispondere a standard di sicurezza, ma rende anche possibile raggiungere adeguati livelli di efficienza consentendo una maggiore fruizione degli eventi formativi.

Pertanto, il Consiglio ha la necessità di continuare ad utilizzare la modalità FAD anche per l'anno 2024 per cui nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 ciascun iscritto può adempiere all'obbligo formativo di cui all'art.11 della L. n.247/2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi (di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie) anche integralmente in modalità FAD.

Condizioni per il rilascio dell'attestato di formazione continua

Ai sensi dell'art.25 del regolamento numero 6 del 2014, il COA può rilasciare su domanda dell'iscritto, aggche provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, l'attestato di formazione continua. Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato le condizioni per il rilascio dell'attestato di formazione continua affermando che l'attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate (Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 19 aprile 2024).

Messaggi correlati