Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 03 Agosto 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Avvocati, nullità procedimento disciplinare: solo se vi è incertezza sui fatti contestati

La nullità del procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato e del decreto di citazione a giudizio si verifica unicamente quando vi sia assoluta incertezza sui fatti contestati in dipendenza della quale l'incolpato non ha potuto svolgere pienamente le proprie difese (cfr. CNF sent. n. 116 del del 19 ottobre 2019).

Questo è quanto ha ribadito il CNF con decisione n. 163 del 17 luglio 2021 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-163.pdf).

Ma vediamo nel dettaglio la questione.

I fatti de procedimento

Il ricorrente è stato convocato dal COA per l'esperimento di un tentativo di conciliazione, a seguito della richiesta di una creditrice dello stesso, relativa a un credito accertato in una sentenza divenuta definitiva. È accaduto che, dopo il primo incontro, il ricorrente non ha più dato seguito alla sua proposta, né ha dato notizie alla controparte. Il COA, pertanto, ha comunicato al ricorrente la trasmissione del fascicolo disciplinare al CDD che, di conseguenza, ha formulato i seguenti capi d'incolpazione:

All'esito del procedimento disciplinare, il ricorrente è stato ritenuto responsabile per il secondo capo di imputazione e gli è stata comminata la sanzione della sospensione per due mesi. 

Il caso è giunto dinanzi al CNF.

Ripercorriamo l'iter seguito da quest'ultima autorità.

La decisione del CNF

Il ricorrente ha chiesto che l'adozione da parte del CNF di un provvedimento di proscioglimento da ogni addebito, rinnovando la richiesta di audizione dei testi non ammessi davanti al CDD. Inoltre, ha eccepito la nullità del procedimento in quanto il CDD, nel comunicargli la conferma del capo di incolpazione, avrebbe omesso di trasmettergli la pag. 2 del verbale della riunione di Sezione con la quale è stato approvato il predetto capo di incolpazione. In punto, occorre far rilevare che l'art. 17 reg. CNF 2/2014, stabilisce che quando la sezione approva il capo d'incolpazione ne dà comunicazione all'incolpato, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec. La comunicazione diretta all'incolpato contiene: 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione: a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; b) dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri; c) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione; 2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa: a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; b) ha facoltà di depositare memorie e documenti; 

c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese; d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento.

Ciò detto, nel caso di specie, il CDD ha evidenziato che:

A dir del CDD, pertanto, la comunicazione dal medesimo consiglio eseguita è stata idonea a mettere al corrente dell'avvocato incolpato tutte le contestazioni allo stesso sollevate. 

Dello stesso avviso è il CNF in quanto, a parere di quest'ultima autorità, la comunicazione riproduce tutte le informazioni di cui al su citato art. 17. In punto, inoltre, il CNF fa rilevare che la nullità del procedimento disciplinare e del decreto di citazione a giudizio si verifica unicamente quando vi sia assoluta incertezza sui fatti contestati in dipendenza della quale l'incolpato non ha potuto svolgere pienamente le proprie difese (cfr. CNF sent. n. 116 del del 19 ottobre 2019). 

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, quindi, il CNF ha ritenuto che nessuna irregolarità può dirsi verificata nel caso di specie. 

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