Di Anna Sblendorio su Domenica, 15 Ottobre 2023
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati. Liquidazione del compenso e potere discrezionale del COA

Fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/

Il Consiglio dell'Ordine può determinare il valore della causa o dispone soltanto di un potere discrezionale nella scelta tra i minimi ed i massimi tariffari? La questione è stata affrontata dal Consiglio di Stato nella sentenza n.2604 del 13/03/2023.

Vediamo nel dettaglio la vicenda sottoposta al Consiglio di Stato.

I fatti del procedimento

Un avvocato si è rivolto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per acquisire il parere di congruità sulla parcella relativa all'attività professionale svolta.

Nel parere il Consiglio dell'Ordine affermando che "si debba tener conto del valore accertato giudizialmente" (Cass. Civ., sez. II, 12/4/10 n. 8660), ha affermato che il valore della causa patrocinata dall'avvocato deve essere determinato in base alla somma attribuita in sentenza (c.d. decisum) anziché in base a quella richiesta in citazione (c.d. petitum o deductum) e ha conseguente congruito la liquidazione del compenso professionale con riferimento allo scaglione tariffario relativo a quell'importo calcolando i medi di tariffa per gli onorari con riferimento alla metà dei massimi.

L'interessato ha chiesto l'annullamento del citato parere di congruità al Tar il quale ha accolto solo in parte il ricorso ritenendo corretta la determinazione del valore della causa e la liquidazione della parcella spettante al legale operata dal Consiglio dell'Ordine.

L'avvocato ha quindi impugnato la decisione del Tar dinanzi al Consiglio di Stato lamentando:

1) la violazione e falsa applicazione dell'art.6 della tariffa degli onorari, diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, di cui alla deliberazione in data 20 settembre 2009 del Consiglio Nazionale Forense allegata al D.M. 8 aprile 2004 n.127 avendo il Consiglio dell'Ordine stabilito che il valore della causa patrocinata dovesse essere determinato in base alla somma liquidata in sentenza, anziché in base a quella richiesta nella domanda attorea, con conseguente erronea determinazione dello scaglione tariffario su cui calcolare le competenze spettanti al legale;

2) l'errato calcolo da parte del Consiglio dell'Ordine che avrebbe riportato che i medi delle tariffe corrispondessero alla metà dei massimi e non alla metà della somma tra i minimi e massimi.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha rilevato che il TAR ha deciso il ricorso facendo riferimento al potere discrezionale del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 6, D.M. 8 aprile 2004, n. 127, "Determinazione del valore della controversia". Questo articolo prevede 1) la possibilità di determinare il valore della causa, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile (comma 2), 2) che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti (comma4).

Messaggi correlati