Con sentenza n.277 del 6 ottobre 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che il diritto di difesa critica non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della persona del giudicante e del suo operato, per cui non può tradursi nell'utilizzo di espressioni sconvenienti dirette consapevolmente a insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell'esercizio delle funzioni.
Analizziamo la vicenda da cui ha tratto origine la pronuncia.
I fatti del procedimento
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha sanzionato con la censura un avvocato per aver utilizzato espressioni sconvenienti nei confronti di un giudice, tali da diffamare la sua persona.
Infatti, a causa di un refuso presente nel testo della motivazione, l'avvocato ha insinuato che
- il giudice avrebbe condiviso con altri la motivazione della sentenza o addirittura concordato con altri la motivazione e per tale ragione la sentenza e chi l'ha scritta avrebbe perso ogni autorevolezza,
- il redattore della sentenza avrebbe seguito "uno schema di pensiero …. tipicamente marxista-leninista……",
- il giudice si sarebbe macchiato di "mala fede intellettuale".
A parere del CDD, l'utilizzo di un siffatto linguaggio da parte dell'incolpato si è tradotto nella violazione
- dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza ex art.9 comma 1 cdf,
- del divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti ex art.52 comma 1 cdf e
- del dovere di improntare i rapporti con i magistrati ai principi di dignità e a reciproco rispetto ex art.53 comma 1 cfd.v
L'incolpato ha impugnato la sentenza richiamando il principio di protezione della libertà di espressione e della libera manifestazione del pensiero, tutelata sia dall'art. 21 della Costituzione che dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e sostenendo di aver semplicemente avanzato varie ipotesi, esprimendo dubbi sul contenuto e riservandosi di interessare della questione le Pubbliche Autorità.
La sentenza del Consiglio Nazionale Forense
Concordando con la valutazione del CDD, il Consiglio ha ritenuto che la condotta dell'incolpato si è concretizzata nell'espressione di apprezzamenti negativi sulla persona del magistrato che travalicano la normale dialettica processuale, violando il rispetto dei doveri di probità, lealtà e correttezza cui deve essere improntata l'attività dell'avvocato.
A parere del Consiglio, infatti, gli apprezzamenti negativi avrebbero dovuto riguardare esclusivamente la sentenza, piuttosto che rivolgersi direttamente alla persona dell'estensore della stessa. Infatti, il legale, avrebbe potuto e, anzi, dovuto segnalare gli errori della sentenza nel giudizio di appello, al fine di sostenere che la sentenza di primo grado era stata redatta in modo affrettato e senza un'attenta rilettura, astenendosi dall'esprimere giudizi sulla persona nonché sull'operato del magistrato e insinuando una condotta illecita del magistrato e la perdita di ogni autorevolezza.
Sul punto il Consiglio ha ricordato i principi sanciti dalla giurisprudenza disciplinare secondo la quale, sebbene il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto:
- "deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall'orientamento processuale";
- "non può mai travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall'ordinamento con norme di rango costituzionale nell'interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa" (Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 27 del 2 marzo 2022);
- "non può tradursi, ai fini dell'applicazione della relativa "scriminante", in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate" (Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 202 del 15 ottobre 2020).
Peraltro, "proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell'avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all'eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio" (Sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 27 del 2 marzo 2022).
Per questi motivi il Consiglio ha ritenuto che l'incolpato, avendo ecceduto nella sua critica, sia responsabile deontologicamente. Tuttavia, considerata la mancanza di precedenti disciplinari a suo carico e avuto riguardo alle circostanze nel cui contesto è avvenuta la violazione, ha ritenuto equa la sanzione attenuata dell'avvertimento.