Di Rosalba Sblendorio su Venerdì, 11 Febbraio 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Avvocati: la sostituzione del collega tra etica professionale, rispetto e lealtà

I doveri dell'avvocato che sostituisce il collega: espressione di un elementare canone di etica professionale

Se un avvocato rinuncia al proprio incarico o la parte revoca il mandato al proprio legale, il professionista che sostituisce nell'attività difensiva il collega ha il dovere di rendere nota la propria nomina a quest'ultimo [1]. In mancanza, l'avvocato porrà in essere una condotta rilevante sotto il profilo disciplinare. La ratio di tale dovere «si fonda su ovvie esigenze pratiche, su un elementare canone di etica professionale, che impone rispetto e lealtà verso i colleghi, trasparenza nei comportamenti e condotte sempre ispirate ad un elevato senso di responsabilità nell'esercizio della professione» (CNF, n. 18/2006)

Il dovere dell'avvocato che sostituisce il collega nella prassi

È stato ritenuto che:

Note

[1] Art. 45 Codice deontologico forense:

«1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte. 2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento». 

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