I doveri dell'avvocato che sostituisce il collega: espressione di un elementare canone di etica professionale
Se un avvocato rinuncia al proprio incarico o la parte revoca il mandato al proprio legale, il professionista che sostituisce nell'attività difensiva il collega ha il dovere di rendere nota la propria nomina a quest'ultimo [1]. In mancanza, l'avvocato porrà in essere una condotta rilevante sotto il profilo disciplinare. La ratio di tale dovere «si fonda su ovvie esigenze pratiche, su un elementare canone di etica professionale, che impone rispetto e lealtà verso i colleghi, trasparenza nei comportamenti e condotte sempre ispirate ad un elevato senso di responsabilità nell'esercizio della professione» (CNF, n. 18/2006)
Il dovere dell'avvocato che sostituisce il collega nella prassi
È stato ritenuto che:
- l'avvocato che subentra a un collega nell'assistenza, anche stragiudiziale, ha l'obbligo:i) di rendere nota, con sollecitudine, anche per le vie brevi, la propria nomina al collega sostituito (CNF, n. 732/2017, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=37237); ii) di adoperarsi affinché il collega sostituito venga soddisfatto nelle legittime pretese per la attività svolta (CNF, n. 22/2015, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=32110);
- il dovere di rendere nota al collega sostituito la propria nomina sussiste anche quando detta comunicazione sia già stata promessa o fatta dal cliente (CNF, n. 99/2013, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=29212);
- l'avvocato che è sostituito deve fornire al nuovo difensore «la documentazione del proprio fascicolo di studio e non solo quella che egli unilateralmente ritenga strettamente necessaria per la prosecuzione della difesa; la violazione di detto obbligo costituisce illecito disciplinare, quand'anche non abbia prodotto danni per l'assistito» (CNF, n. 94/2013);
- a seguito della revoca del mandato, l'avvocato che richiede o trattiene copie autentiche con la formula esecutiva della sentenza favorevole al suo assistito pone in essere una condotta disciplinarmente rilevante atteso che preclude o comunque rende «più difficoltosa ed onerosa la prosecuzione della difesa e, in particolare, l'esecuzione del titolo» (CNF, n. 171/2010, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=15895);
- il dovere in esame non è finalizzato a soddisfare un interesse particolare del legale sostituito, ma è diretto «a soddisfare l'interesse dell'intera avvocatura a che ogni suo componente mantenga nei rapporti con i colleghi un comportamento improntato a quel principio di lealtà» (CNF, n.110/2008, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=14372);
- «pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, nominato in sostituzione di un altro collega, ometta di avvisare il collega sostituito e che in un atto di citazione muova al collega gravi addebiti di omissioni e negligenze difensive, creando con il suo comportamento ripercussioni negative sul prestigio del collega e dell'intera classe forense» (CNF, n. 48/2007, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=13462);
- l'avvocato non è esonerato dal dovere in questione per il semplice fatto che sussiste in capo alla parte assistita l'obbligo di comunicare la revoca dell'incarico al precedente difensore. E ciò in quanto si tratta di obblighi che i) traggono titolo da rapporti diversi, ii) operano su piani autonomi e iii) perseguono distinte finalità (CNF, n. 180/2006, in https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=13226).
Note
[1] Art. 45 Codice deontologico forense:
«1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte. 2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento».