Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 12 Settembre 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati: la radiazione dell'albo e le condotte ritenute gravi

La radiazione dell'avvocato dall'albo è la sanzione che viene inflitta per condotte gravi «che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro». Essa consiste «nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro» [1]. Data la portata di tale trattamento sanzionatorio, occorre che la condotta contestata sia grave e che si configuri in una reiterata violazione dei fondamentali e più cogenti doveri professionali attuata dall'incolpato con pervicacia e senza resipiscenza (CNF, n. 8/2019).

La decisione del CNF di infliggere la radiazione e l'immediata esecutività

Se una sentenza del Consiglio nazionale forense (CNF) infligge la sanzione della radiazione, poiché le decisioni di detto Consiglio sono immediatamente esecutive (salva la sospensione eventualmente disposta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) deve darne tempestiva esecuzione. Questo sta a significare che «il COA deve provvedere a eliminare il nominativo del condannato dall'albo, dando comunicazione e pubblicità all'esecuzione della sanzione nelle forme previste dall'ordinamento forense. A ciò non ostano le disposizioni in materia di divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, le quali riguardano la sola cancellazione amministrativa, sia essa disposta d'ufficio o su istanza dell'iscritto. 

Diversamente opinando, si rischierebbe infatti di vanificare sine die l'operatività della sanzione della radiazione», consentendo all'avvocato che ha posto in essere condotte gravi di continuare a far parte della comunità professionale e quindi di esercitare la professione (Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 15 novembre 2019).

Ma vediamo quando è inflitta la radiazione.

La radiazione nella prassi

Si ritiene che:


Note

[1] Art. 22 Codice deontologico forense 

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