Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 25 Aprile 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati: la fase 2, la riorganizzazione dello studio e la liquidità immediata

Gli studi legali verso la fase 2: la riorganizzazione e il decreto liquidità

La tanto attesa fase 2 dell'emergenza sanitaria nazionale in atto sta per avviarsi.

La maggior parte degli studi legali sino ad oggi ha lavorato in modalità smart working.

Ma cosa accadrà con l'attenuazione delle misure di contenimento? Gli avvocati potranno riprendere la vita professionale di sempre?

Ancora molte incertezze sussistono in merito. Tuttavia un punto fermo resta: per il momento nulla sarà come prima.

In primo luogo, bisognerà fare i conti con le difficoltà economiche imputabili alla sospensione o comunque al rallentamento dell'attività professionale.

Sebbene molti avvocati abbiano potuto beneficiare del reddito di ultima istanza, questa misura non appare sufficiente né a coprire i danni subiti, né ad affrontare la situazione che si prospetta per l'avvio della fase 2.

Infatti, occorre ricordare che con la riapertura di quegli studi legali che sino ad oggi sono rimasti chiusi, necessiterà adeguarsi alle misure igieniche indicate dal governo nel protocollo del 14 marzo 2020 per la sicurezza degli ambienti di lavoro che, brevemente, riepiloghiamo qui di seguito:

Queste misure comporteranno indubbiamente degli investimenti e ulteriori sacrifici economici a discapito delle finanze dei professionisti.

In punto, si fa presente che tra gli strumenti a sostegno degli avvocati, oltre a quello del reddito di ultima istanza e alle altre misure adottate dalla Cassa forense, è da menzionare la garanzia del fondo centrale prevista a sostegno delle PMI dal decreto liquidità (d.l. n. 23/2020). 

L'art. 13 di questo decreto, infatti, estende la copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, ai nuovi finanziamenti concessi da banche, da intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al D.lgs. n. 385/1993 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, in favore degli esercenti un'attività di impresa, arti o professioni, qualora questi risultino danneggiati dall'emergenza COVID-19.

In buona sostanza la garanzia, consiste, nell'accesso al finanziamento saltando la previa valutazione da parte dell'istituto di credito e presentando una dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 attestante la contrazione dei ricavi.

Ai richiedenti verrà concesso un finanziamento:

Si tratta sempre di un finanziamento, ma quantomeno potrebbe essere un input per ripartire e avviarsi verso la fase 2.