Di Anna Sblendorio su Sabato, 23 Marzo 2024
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Avvocati. Indisponibilità dell'azione disciplinare

Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/

Con sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha affermato l'illiceità del comportamento dell'avvocato che produca in giudizio una lettera "riservata" contenente una proposta transattiva in violazione dell'art. 48 del vigente Codice Deontologico sottolineando che tale illiceità non viene meno per effetto di un accordo tra le parti in quanto l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti e non è negoziabile, in quanto mira a tutelare l'immagine della categoria, che non è l'oggetto di un diritto disponibile, ma è il bene protetto.

I Fatti del procedimento

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia riguarda un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato dal CDD con la sanzione del mero avvertimento per aver proposto ricorso per decreto ingiuntivo allegando al fascicolo monitorio una lettera "riservata" contenente una proposta transattiva, in violazione dell'art. 48 del vigente Codice Deontologico.

A conclusione del procedimento disciplinare il CDD ha ritenuto provato e non contestato il fatto storico della produzione della lettera, riportante esplicitamente la dicitura "riservata personale" e contenente una chiara proposta transattiva.

L'incolpato ha impugnato il provvedimento del CDD eccependo in particolare

La decisione della Corte di Cassazione

Il Consiglio ha rilevato che l'art. 48 del codice deontologico forense stabilendo che "l'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte", prevede uno specifico divieto avente carattere generale che trova applicazione a prescindere dall'oggetto e dal contenuto della missiva.

Ne discende che se la corrispondenza intercorsa tra colleghi è qualificata riservata e/o se la stessa contiene proposte transattive o conciliative, non può mai essere riprodotta. Le uniche eccezioni a tale divieto sono quelle stabilite al secondo comma dell'art.48, per cui la suddetta corrispondenza può essere prodotta in giudizio, riportata in atti processuali, riferita in giudizio o consegnata al cliente e/o parte assistita solo quando essa:

a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;

b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

Ricordando la costante giurisprudenza disciplinare il Consiglio ha affermato che le disposizioni di cui all'art.48 codice deontologico forense mirano a salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale al fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specialmente quando le comunicazioni contengano ammissioni o consapevolezza di torti o proposte transattive (ex multis Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 15 dicembre 2016, n. 362; Consiglio Nazionale Forense sentenza del 28 luglio 2016, n. 259, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2016, n. 158). 

 Nel caso di specie il Consiglio ha evidenziato che la comunicazione riprodotta dal ricorrente nel giudizio monitorio conteneva una proposta transattiva e che la suitas della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, non può essere esclusa dal richiamo alla "distrazione", invocata dal ricorrente. Il Consiglio ha poi escluso che possa essere valutata favorevolmente la circostanza invocata dal ricorrente secondo cui nelle more del giudizio si sono instaurati ottimi rapporti con la collega esponente tanto che la stessa ha dichiarato di non aver alcun interesse all'applicazione della sanzione.

Sul punto il Consiglio ha evidenziato che l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, con la conseguenza che la rinuncia all'esposto, la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare o l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l'estinzione del procedimento, giacché l'azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l'immagine della categoria, che non è l'oggetto di un diritto disponibile, ma è il bene protetto onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione (ex multis Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 108 del 23 maggio 2023).

Pertanto il Consiglio ha ritenuto corretta la decisione adottata dal CDD circa la sussistenza dell'illecito contestato, nonché ha ritenuto congrua la sanzione in quanto è stata opportunamente soppesata alla luce sia del comportamento processuale del ricorrente sia per la raggiunta composizione con l'esponente, sicché in applicazione del comma 4 dell'art. 22 del CDF, è stata ridotta al mero avvertimento.

Per motivi il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso.

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