Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 06 Aprile 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

Avvocati, il patrocinio infedele: tra condotta illecita e nocumento

L'avvocato, il patrocinio infedele e la nozione di nocumento

L'avvocato che si rende infedele nell'adempimento dei suoi doveri professionali, arrecando nocumento alla parte assistita dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, commette il reato di patrocinio infedele [1]. «Si tratta di un reato che richiede per il suo perfezionamento:

(Cass. pen., n. 8617/2020).

A causa di tale ultimo requisito, il reato in questione viene identificato con il nocumento arrecato al patrocinato. Dalla data del nocumento inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito penale (Cass. pen,, Sez 2, 14/02/2019, Rv. 275383, richiamata da Cass. pen., n. 8617/2020).

Ma cosa si intende per nocumento?

Per nocumento si intende il «mancato conseguimento di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura» (Cass, pen., Sez. 6, n. 2689/1995, richiamata da Cass. pen., n. 8617/2020). 

Tale mancato conseguimento va individuato di volta in volta, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta dato che il nocumento è legato alle mutevoli variabili proprie delle vicende processuali. Ne consegue che:

(Cass. pen., n. 8617/2020).

Il patrocinio infedele nella prassi:

Si ritiene che:


Note

[1] Art. 380 c.p.:

«Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.

La pena è aumentata:

1. se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2. se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni». 

Messaggi correlati