Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 08 Dicembre 2019
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Avvocati: il diritto alla pensione, gli anni di iscrizione alla Cassa dichiarati inefficaci e il recupero

Quando gli anni di iscrizione alla Cassa forense sono considerati inefficaci?

Il diritto alla pensione, oggi, è un tema molto spinoso. Lo è ancor di più per i liberi professionisti, come gli avvocati. Se a questo si aggiunge il fatto che tale diritto potrebbe venir meno a causa di anni di iscrizione alla Cassa forense dichiarati inefficaci, allora la questione diventa un argomento "hot".

Ma quando, per un avvocato, questo rischio si appalesa?

Il regolamento della Cassa forense [1] stabilisce che non sono computati ai fini della maturazione del diritto alla pensione gli anni nel corso dei quali vi è stata una parziale o una totale omissione di corresponsione dei contributi. Una corresponsione che non può essere più effettuata per intervenuta prescrizione. Nel caso di omissione parziale, i contributi versati sono dichiarati inefficaci e su richiesta dell'avvocato possono essere rimborsati.

Il professionista, tuttavia, in quest'ipotesi, può decidere di avvalersi, anziché del rimborso, dell'istituto della rendita vitalizia reversibile che è:

A tale istituto sono ammessi, in caso di decesso dell'avvocato, i superstiti aventi diritto alla pensione. 

La rendita vitalizia reversibile e la relativa domanda

La domanda per avvalersi della rendita vitalizia reversibile va presentata entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ente previdenziale con cui l'iscritto viene informato delle omissioni contributive e deve riguardare tutti i periodi interessati da dette omissioni, non essendo consentita una richiesta parziale.

Presentata la domanda, entro 120 giorni, il professionista dovrà corrispondere una somma:

Il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione e darà diritto, all'atto di pensionamento, a ottenere una rendita vitalizia reversibile. Detta rendita:

In caso di mancata corresponsione dell'importo suddetto o di omessa presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia nei termini, i soggetti legittimati decadono dal relativo beneficio.

L'omissione contributiva parziale nella giurisprudenza

L'orientamento costante della giurisprudenza ha escluso che il termine "effettivo", riferito al periodo che va computato ai fini del calcolo della maturazione del diritto alla pensione, sia da interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione deve essere "integrale". E ciò in considerazione del fatto che la comune accezione del termine non fa alcun riferimento ad una "misura".

«L'aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione "effettivamente" versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige [...] per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, in cui l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione». In buona sostanza, secondo la giurisprudenza, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo, come base, il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 5672/2012).

Tale orientamento, riguardanti fattispecie alle quali, ratione temporis, non trovava applicazione il regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione, è in linea con il principio secondo cui «nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del versamento dei contributi determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla Cassa, giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive» (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 5672/2012).

Note

[1] Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione.

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